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Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))

Testo in vigore al

Art. 32

1. La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30, e' effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori italiani residenti nel Paese, che siano idonei all'ufficio.

2. La nomina e' comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

3. L'elenco di cui al primo comma e' formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

4. In caso di impedimento del presidente nominato con le modalita' di cui ai precedenti commi, il capo dello ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 33

1. Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumera' le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito.

2. Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 34

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunita' europea, nonche' le persone previste dall'articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 35

1. Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

  1. 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

  2. 2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del Segretario;

  3. 3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;

  4. 4) un'urna per la votazione;

  5. 5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;

  6. 6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'articolo 30 nonche' un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'articolo 28.

2. Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:

  1. 1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;

  2. 2) il pacco delle schedesigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

3. Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 38

1. Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

2. A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco da' atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

Art. 39

1. Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 30 e' corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a lire 120.000 ed a lire 100.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.3

Art. 40

1. Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, e' consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunita' europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano.

2. A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocita' bilaterale, accordera' ai cittadini di ciascun Paese della Comunita' garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

3. Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.

Titolo VII. Surrogazione e contenzioso

Art. 41

1. Il rappresentante che risulta eletto in piu' circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediante l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non e' stata scelta o sorteggiata.

2. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, e' attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 42

1. Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore puo' proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. La impugnativa e' proposta con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.

3. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario a cura di chi lo ha proposto, alla parte che puo' avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

4. Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovra' depositare nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

5. La parte contro/interessata deve depositare nella segreteria le proprie contro deduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica.

6. Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

7. All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del magistrato all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonche' i difensori se costituiti, pronuncia la sentenza la cui parte dispositiva e' letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

8. Qualora ritenga necessari adempimenti istruttori, il tribunale provvede con ordinanza e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

9. La sentenza e' depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e, ove non sia stato proposto appello ai sensi del successivo articolo 43, deve essere trasmessa in copia, a cura del segretario, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale.

10. I voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme di procedura dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

Art. 43

1. Contro le sentenze emesse in primo grado dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, la parte soccombente puo' proporre appello al Consiglio di Stato entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza, mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale predetto.

2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere notificato entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite.

3. Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 44

1. Per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, e' competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione.

2. L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.

3. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata l'elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

4. La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante contro ricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

5. I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

6. All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonche' i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo e' letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

7. Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'.

8. Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione a norma del successivo articolo 45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

Art. 45

1. Le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma del precedente articolo, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza all'udienza pubblica mediante dichiarazione da presentare presso la cancelleria della corte d'appello.

2. Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria stessa entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso del deposito della sentenza.

3. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'.

4. La sentenza e' immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

Art. 46

1. L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilita' ed ineleggibilita' degli eletti.

2. L'Ufficio predetto, preso atto delle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione agli interessati ed alla segreteria del Parlamento europeo.

Art. 47

1. Per i giudizi di cui ai precedenti articoli e' obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale secondo le norme generali.

2. Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall'obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria.

Titolo VIII. Disposizioni penali

Art. 48

1. Il cittadino o lo straniero che commette in territori estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e' punito secondo la legge italiana.

2. Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

Art. 49

1. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di altro Paese membro della Comunita' e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000.

Titolo IX. Disposizioni finali

Art. 50

1. Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunita' europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

2. Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

3. Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate
anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunita' europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.

Art. 52

1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a rappresentanti al Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.

2. Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonche' ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti rappresentanti del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.