Sez. 1, Sentenza n. 9375 del 04/09/1999 (Rv. 529643 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Revocatoria fallimentare - Deduzioni in via riconvenzionale da parte del convenuto di un proprio credito per ottenerne l'ammissione al passivo - Azione derivante dal fallimento - Competenza del Tribunale fallimentare.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
Qualora il curatore del fallimento agisca per la revocatoria ex art. 67 legge fallimentare di un contratto di locazione e per il pagamento dell'indennità di occupazione fino alla data del rilascio ed il convenuto abbia richiesto in via riconvenzionale la determinazione dell'equo canone e l'ammissione al passivo fallimentare della somma pari alla differenza tra il canone di locazione effettivamente versato ed il canone legale, detta domanda rientra nella competenza del Tribunale fallimentare ex art. 24 legge fallimentare, essendo essa diretta non ad una dichiarazione di accertamento di un credito con finalità meramente compensative con il credito azionato dal fallimento, ma ad ottenere una sentenza di condanna al saldo attivo da ammettere al passivo fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)