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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

Testo in vigore al

Art. 86 Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

1. Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo', ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purche' la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 87 Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso

1. E' ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.

Art. 88 Oggetti diretti ad omonimi

1. Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a piu' persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza.

2. Quando taluna delle persone invitate non si presenti, la apertura puo' essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.

Art. 89 Pagamento delle somme gravanti i pacchi

1. All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonche' le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.

2. I mittenti hanno facolta' di assumere a loro carico il pagamento di tulle le somme gravanti gli oggetti da loro spediti.

3. Il regolamento determina le modalita' e le condizioni per l'esercizio di tale facolta'.

Art. 90 Tassazione e pagamento delle tasse

1. Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari o i mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno ed hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato in piu'.

Art. 91 Termine per la presentazione del reclamo

1. I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data d'impostazione.

2. Per il rimborso delle somme riscosse dall'Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo e' di sei mesi dalla data d'impostazione, salva la osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.

Art. 92 Indennita'

1. Le indennita' previste dagli articoli 48, 49, 70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto del mittente.

Art. 93 Indennita' - Limiti

1. Oltre all'indennita' prevista dagli articoli 48, 49, 70 e 85, l'Amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non e' tenuta ad altro risarcimento.

2. I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo stato estero saranno sottoposti all'esame della commissione mista poste-dogane, ai sensi dell'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.1321

Art. 94 Diritto di surrogazione dell'Amministrazione

1. Col pagamento dell'indennita', e sino a concorrenza del suo importo, l'Amministrazione subentrera' in tutti i diritti ed azioni alla persona che l'ha ricevuta.

2. Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione e' subentrata.

Art. 95 Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di responsabilita'

1. La responsabilita' dell'Amministrazione cessa con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrita' esterna.

Art. 96 Dirimenti di responsabilita' nei servizi di corrispondenze e pacchi

1. L'Amministrazione e' liberata da ogni responsabilita' per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:

  1. a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;

  2. b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso di forza maggiore;

  3. c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente;

  4. d) quando trattasi di invii non consentiti ai sensi dell'articolo 81;

  5. e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 84;

  6. f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91;

  7. g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalita' stabilite dal regolamento.

Art. 97 Facolta' di ritirare gli oggetti rinvenuti

1. Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata gia' corrisposta l'indennita' dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facolta' di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennita' stessa.

2. Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconosca di valore inferiore a quello dichiarato, la Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennita' corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si puo' incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.

Art. 98 Tariffa speciale per i libri spediti da editori e librai

1. E' data facolta' al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, di accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle tariffe normali per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici o librarie.

Art. 99 Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di pieghi voluminosi

1. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' accordare riduzioni, nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe normali per la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi voluminosi. Sono escluse da tale riduzione le tasse relative ai servizi accessori.

2. Il regolamento stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al precedente comma, in modo che all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ne derivi una riduzione dei costi di esercizio.

3. Tale agevolazione tariffaria non e' cumulabile con altre riduzioni tariffarie.

Libro terzo. Dei servizi di bancoposta

Titolo I. Parte generale

Art. 100 Servizi di bancoposta

1. I servizi esercitati dall'Amministrazione sono i seguenti:

  1. a) emissione e pagamento dei vaglia;

  2. b) riscossione di crediti;

  3. c) conti correnti;

  4. d) libretti di risparmio;

  5. e) buoni postali fruttiferi.

2. Sono estese ai servizi di bancoposta le disposizioni del secondo comma dell'art. 27.

Art. 101 Capacita' del minore di eseguire operazioni nei servizi di bancoposta

1. I minori che abbiano compiuto il 18° anno di eta' sono considerati pienamente capaci per tutte le operazioni relative ai servizi di bancoposta, salvo che non sia diversamente stabilito nel presente decreto.

2. Ai minori degli anni 18 si applicano nei servizi di bancoposta il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 159.

Art. 102 Esclusione e dirimenti di responsabilita' nei servizi di bancoposta

1. L'Amministrazione e' liberata da ogni responsabilita' nei servizi di bancoposta quando il pagamento delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta e nei casi previsti dall'articolo 96, in quanto compatibili.

2. La stessa norma vale per i pagamenti dei titoli di spesa eseguiti per conto delle amministrazioni dello Stato, di enti ed istituti.

Art. 103 Risarcimento in dipendenza di danni nei servizi di bancoposta

1. I risarcimenti agli aventi diritto, in dipendenza di danni nei servizi di bancoposta, sono effettuati dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal magistrato penale o civile.

2. E', tuttavia, facolta' dell'Amministrazione disporre il risarcimento del danno anche prima della definizione del procedimento penale o civile nei casi in cui questo risulti provato dalla inchiesta amministrativa.

3. L'Amministrazione dispone senz'altro il risarcimento dei danni che risultino accertati dall'inchiesta amministrativa, qualora l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata a causa della morte del colpevole o per altro motivo.

4. Se il danno concerne il servizio dei risparmi, l'Amministrazione deve accertare che gli interessati non abbiano perduto il diritto al risarcimento per l'inosservanza degli obblighi imposti agli utenti dal presente decreto.

Capo I. Vaglia postali

Art. 104 Emissione e pagamento di vaglia postali

1. Gli uffici postali emettono, per conto di chiunque lo richieda, vaglia a tassa, da pagarsi ad una persona e presso un ufficio designati dal mittente, dietro versamento della corrispondente somma di danaro.

2. Il pagamento del vaglia puo' avvenire su richiesta del beneficiario presso qualsiasi altro ufficio postale, previa conferma dell'ufficio postale destinatario.

Art. 105 Comunicazioni al destinatario dei vaglia

1. I mittenti possono aggiungere gratuitamente sui vaglia ordinari comunicazioni per il destinatario.

Art. 106 Emissione dei vaglia telegrafici - Sopratassa

1. Verso corresponsione di speciali sopratasse i mittenti possono ottenere l'emissione di vaglia telegrafici.