Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 17/06/1985 Ud. (dep. 07/11/1985) Rv. 170967 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'art. 416 cod. pen., avente come obiettività giuridica l'ordine pubblico, limita gli elementi strutturali del reato al solo fatto di associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti e considera tale fatto di colleganza criminosa sufficiente a porre in pericolo il predetto bene sociale. Ne segue che è irrilevante, ai fini della sussistenza del reato associativo, che i delitti programmati non vengano in tutto o in parte realizzati. (V mass n 156296; (V mass n 105344).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)