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Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 17/06/1985 Ud. (dep. 07/11/1985) Rv. 170967 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170967-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

L'art. 416 cod. pen., avente come obiettività giuridica l'ordine pubblico, limita gli elementi strutturali del reato al solo fatto di associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti e considera tale fatto di colleganza criminosa sufficiente a porre in pericolo il predetto bene sociale. Ne segue che è irrilevante, ai fini della sussistenza del reato associativo, che i delitti programmati non vengano in tutto o in parte realizzati. (V mass n 156296; (V mass n 105344).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)