Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo in vigore al
Capo III. Avanzamento al grado di brigadiere.
Art. 90
1. L'avanzamento al grado di brigadiere ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita', seguendo l'ordine di ruolo.
2. All'avanzamento sono ammessi i vicebrigadieri in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno tre anni di anzianita' di grado, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, qualifica non inferiore a "nella media", non abbiano riportato, nei due anni precedenti lo scrutinio, punizione di rigore o altre piu' gravi e non si trovino sottoposti ad esperimento.
3. La promozione e' conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Capo IV. Avanzamento ai gradi di maresciallo
Sezione I. Avanzamento al grado di maresciallo di 3ª classe
Art. 91
1. Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro e' requisito necessario per la ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3° classe.
2. L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianita' congiunta al merito.
3. I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per meta' al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianita'.
4. L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito o prima e di quello destinato alla scelta poi.
5. Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77.
Art. 92
1. Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3ª classe possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianita' di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e dall'articolo 91, primo comma, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "superiore alla media e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra, piu' grave.
2. Non possono partecipare al concorso coloro i quali per due volte in precedenti concorsi per esame di merito non abbiano conseguito l'idoneita'. Sono esclusi dalla ammissione coloro i quali, successivamente alla data del bando, riportino punizione di rigore o altra piu' grave.
3. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Art. 93
1. Il concorso per esame di merito consiste in due prove scritte ed una orale.
2. La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.
3. Per la seconda prova scritta il candidato ha facolta' di scelta nell'ambito o di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.
4. La prova orale verte un materie attinenti ai servizi di istituto.
5. I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.
7. La prova orale e' superata se il candidato consegue votazione non interiore a trenta cinquantesimi.
8. Ai candidati che superino le prove facoltative e' attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.
9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione con la indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.
10. Si osservano, inoltre, le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo.
11. La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parita' di voti ha precedenza il piu' anziano in ruolo.
Art. 94
1. Il numero dei brigadieri da valutare per l'avanzamento, a scelta, al grado di maresciallo di 3°- classe e', determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 91.
2. Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, i brigadieri con almeno quattro anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 75 e 91, primo comma, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di superiore alla media e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato, punizione di rigore o altra piu' grave.
3. Il giudizio sull'avanzamento e' espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un punteggio contenuto entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:
1) di anzianita' di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;
2) qualita' fisiche, morali e di carattere: punti 30;
3) cultura generale e professionale: punti 20;
4) qualita' professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito in relazione all'esercizio del comando effettivo di reparto ovvero allo svolgimento di attribuzioni specifiche d'istituto: punti 10;
5) benemerenze di servizio e di guerra: punti 30.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito al sottufficiale dalla Commissione per la formazione della graduatoria.
Art. 94-bis
1. All'avanzamento ad anzianita' congiunta al merito al grado di maresciallo di 3ª classe sono ammessi i brigadieri con almeno cinque anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 ed all'articolo 91 -- primo comma - i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "nella media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
2. Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.
Art. 95
1. Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 93 e 94 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianita' congiunta al merito di cui all'articolo 94-bis.
2. Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.
3. I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianita'.
Sezione II. Avanzamento al grado di maresciallo di 2ª classe
Art. 96
1. L'avanzamento al grado di maresciallo di 2ª classe la luogo ad anzianita', seguendo l'ordine di ruolo. Allo avanzamento sono ammessi i marescialli di 3ª classe con almeno due anni di anzianita' di grado e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, qualifica non inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra piu' grave.
2. La promozione e' conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Sezione III. Avanzamento di grado di maresciallo di 1ª classe
Art. 97
1. L'avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe ha luogo, per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianita' congiunta al merito.
2. I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per meta' i contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianita'.
3. L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuali viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito prima e di quello destinato alla scelta poi.
4. Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77.
Art. 98
1. Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1ª classe possono partecipare i marescialli di 2ª classe con almeno tre ranni di anzianita' di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica interiore a quella di "superiore alla media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
2. Per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'art. 92, commi secondo e terzo.
Art. 99
1. L'esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1ª classe consiste in due prove scritte ed una orale e pratica.
2. La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.
3. Per la seconda prova scritta il candidato ha facolta' di scelta, nell'ambito di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.
4. La prova orale e pratica verte su materie attinenti ai servizi di istituto.
5. I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.
7. La prova orale e pratica e' superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.
8. Ai candidati che superino la prove facoltative e' attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.
9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione con la indicazione dei voti riportati delle prove scritte.
10. Si osservano inoltre le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo.
11. La graduatoria di merito viene fermata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale e pratica, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parita' di voti ha precedenza il piu' anziano in ruolo.
Art. 100
1. Il numero dei marescialli di 2ª classe da valutare per l'avanzamento a scelta, al grado di maresciallo di 1ª classe e' determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 97.
2. Allo scrutinio sono ammessi, seguendo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe con almeno tre anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di col all'articolo 75, i quali, nel biennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di "superiore alla media", e non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
3. Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 94, comma terzo e quarto.
Art. 100-bis
1. All'avanzamento ad anzianita' congiunta al merito al grado di maresciallo di 1° classe sono ammessi i marescialli di 2ª classe con almeno quattro anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel triennio che precede la data a dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "nella media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
2. Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.
Art. 101
1. Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 98 e 100° e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ed anzianita' congiunta al merito di cui all'articolo 109 bis.
2. Le promozioni sono, conferite nell'ordine di graduatoria.
3. I vincitori del concorso per esame, di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi ad anzianita'.
Titolo X. Avanzamento dei sottufficiali in congedo.
Art. 102
1. I sottufficiali delle categorie di complemento o della riserva possono conseguire avanzamento, nella categoria di appartenenza, qualora siano richiamati in servizio.
2. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' per tutti i gradi, salvo per quanto disposto nel titolo XI.
3. Il sottufficiale in congedo puo' conseguire una sola promozione.
Art. 103
1. Il sottufficiale in congedo, per essere valutato per l'avanzamento, deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente o in rafferma.
2. Il sottufficiale in congedo, che sia giudicato idoneo, puo' essere promosso solo dopo che siano stati promossi i sottufficiali in servizio permanente o in rafferma di pari grado ed anzianita'.
3. Non costituisce ostacolo alla promozione del sottufficiale in congedo l'esistenza, nel servizio permanente o nella rafferma, di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la promozione.
Titolo XI. Avanzamento per merito straordinario e promozione per merito di guerra.
Art. 104
1. L'avanzamento per merito straordinario puo' avere luogo, per una sola volta, nei riguardi degli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3ª e di 2ª classe, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacita', ed abbiano corso grave pericolo di vita per, tutelare la sicurezza e la incolumita' pubblica, dimostrando di possedere qualita' tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore.
2. In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamenti per merito straordinario.4
Art. 105
1. La proposta di avanzamento per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal prefetto della Provincia in cui sono avvenuti, sui rapporto del comandante del Corpo, nonche' del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di zona di frontiera, ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali e alle predette specialita'.
2. Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112, espresso ad unanimita' di voti.
3. Per l'avanzamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianita' di grado nonche' dalla frequenza del corso allievi sottufficiali e dagli esami quando richiesti. La promozione e' conferita anche se non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero all'organico al verificarsi della prima vacanza.4
Art. 106
1. In tempo di guerra puo' essere conferita la promozione per merito di guerra agli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri, e marescialli di 3ª e 2ª classe i quali, in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbiano esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.
2. Per la promozione per merito di guerra si osservano le disposizioni contenute nell'art. 105, comma terzo.
3. La promozione decorre dalla data del fatto d'arme che la deterimino' ed e' conferita dai Ministro dell'interno, su proposta del Comandante di corpo, previo parere favorevole della Commissione d'avanzamento di cui all'art. 112.
4. La proposta deve essere trasmessa al Ministero non oltre il termine di tre mesi dalla data, del fatto d'arme.
Titolo XII. Avanzamento in tempo di guerra e dei reduci dalla prigionia.
Art. 107
1. In tempo di guerra l'avanzamento ai gradi di maresciallo di 3ª classe e di la classe ha luogo a scelta per tutti i posti disponibili, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 94, commi secondo e terzo.
Art. 108
1. Il militare prigioniero di guerra non puo' conseguire avanzamento durante la prigionia.
2. La prigionia non interrompe il computo dell'anzianita'.
3. Per il militare reduce dalla prigionia il Ministro, accertata la posizione penale e disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osta giacche' il militare stesso sia ammesso all'avanzamento.
4. Ottenuta la dichiarazione di cui al precedente comma, il militare, in possesso dei requisiti prescritti e riconosciuto idoneo dalla Commissione di avanzamento prevista dall'art. 112, puo' essere promosso secondo le norme della presente legge vigenti per il tempo di guerra.
5. La promozione del militare reduce dalla prigionia e' disposta attribuendogli l'anzianita' che gli sarebbe spettata ove fosse stato promosso a suo turno ed e' conferita anche se non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero al verificarsi della prima vacanza.
6. Qualora, con l'anzianita' come sopra stabilita abbia titolo ad ulteriore, promozione, il militare, se giudicato idoneo, puo' ottenere tale promozione solo e dopo trascorsi sei mesi nel nuovo grado, conseguendo l'anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici.