Sez. L, Sentenza n. 3697 del 10/06/1980 (Rv. 407554 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA PER IL DINIEGO DELLA PROROGA - SOPRAVVENIENZA, NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE, DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 - REQUISITI RICHIESTI DALL'ART 2 DI TALE LEGGE PER L'IPOTESI DI RICHIESTA DELLA CESSAZIONE DELLA PROROGA A FAVORE DEL FIGLIO - RILEVANZA AI FINI DELLA CASSAZIONE CON RINVIO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA PER IL DINIEGO DELLA PROROGA - SOPRAVVENIENZA, NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE, DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 - REQUISITI RICHIESTI DALL'ART 2 DI TALE LEGGE PER L'IPOTESI DI RICHIESTA DELLA CESSAZIONE DELLA PROROGA A FAVORE DEL FIGLIO - RILEVANZA AI FINI DELLA CASSAZIONE CON RINVIO - CONDIZIONI.*
La sopravvenienza, nel corso del giudizio di Cassazione, della legge 10 maggio 1978 n 176 che all'art 2 richiede, per il diniego del diritto alla proroga del contratto di affitto, ove il concedente dichiari di volere far coltivare direttamente il fondo da un figlio, che quest'ultimo, oltre ai requisiti di cui all'art 1 del DL Cps 1 aprile 1947 n 273, abbia anche quello di essere o essere stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni, non comporta la Cassazione con rinvio della sentenza impugnata, ove la stessa abbia comunque accertato la sussistenza di tale nuovo requisito.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)