Sez. 5 - , Sentenza n. 13123 del 27/04/2022 (Rv. 664590 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Consolidato nazionale - Società consolidante soggetta al regime delle società di comodo - Deducibilità delle perdite delle consolidate - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di consolidato nazionale, qualora la società consolidante sia sottoposta alla disciplina prescritta per le società non operative dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994, ed abbia a tal fine formalmente rispettato le modalità di calcolo del reddito minimo, la possibilità di procedere alla determinazione della tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 118 del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l'ordinaria tecnica della somma algebrica dei redditi complessivi netti delle consociate, incontra il limite dell'indeducibilità delle perdite di una o più consolidate oltre il reddito minimo che la società di comodo consolidante è comunque obbligata a dichiarare.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)