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Sez. 1, Sentenza n. 372 del 02/02/1966 (Rv. 320722 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - EFFETTO VINCOLANTE DEL PRINCIPIO ENUNCIATO - ESTENSIONE - DEDOTTO E DEDUCIBILE.*
Stato
decisa il 1966-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320722-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - EFFETTO VINCOLANTE DEL PRINCIPIO ENUNCIATO - ESTENSIONE - DEDOTTO E DEDUCIBILE.*

Quando una sentenza della Corte di Cassazione ha fissato, con effetto vincolante per il giudice di rinvio, i criteri che debbono informare la risoluzione della causa, tutte le questioni che furono dedotte devono intendersi implicitamente decise, quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto, e cio perche la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo in relazione al principio di diritto affermato, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito. E tale efficacia preclusiva non riguarda soltanto le questioni che sono precedentemente dedotte, ma anche quelle che avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in Sede di legittimita o avrebbero dovuto essere rilevate d'ufficio dalla Corte di Cassazione, quale necessario presupposto della pronuncia di annullamento. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)