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Sez. 2, Sentenza n. 2352 del 01/03/1995 (Rv. 490841 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Distanze tra le costruzioni nelle zone sismiche - Opera - Anteriorità all'entrata in vigore della legge antisismica n. 1684/62 - Disciplina ex art. 873 cod. civ. - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490841-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze tra le costruzioni nelle zone sismiche, l'anteriorità dell'opera all'entrata in vigore della legge antisismica n. 1684/62 non rende senz'altro applicabile la disciplina dell'art. 873 cod. civ., in quanto la precedente legge antisismica n. 2105/37 fa riferimento (art. 33) alla disciplina codicistica in caso di nuove costruzioni o di costruzioni nei vecchi centri abitati, sempreché non siano intervenuti provvedimenti degli organi amministrativi (Genio civile e Provveditorato regionale delle O.O.P.P.) ed in mancanza di norme e di Piani regolatori o di regolamenti edilizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 33, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)