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Sez. 3, Sentenza n. 4499 del 20/01/1984 Ud. (dep. 15/05/1984) Rv. 164196 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - ASSICURAZIONI SOCIALI - VIOLAZIONI PUNITE CON LA SOLA AMMENDA - DEPENALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE: OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI.*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164196-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - ASSICURAZIONI SOCIALI - VIOLAZIONI PUNITE CON LA SOLA AMMENDA - DEPENALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE: OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI.*

In materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, le violazioni punite con la sola ammenda non costituiscono più reato e sono soggette, a norma dell'art. 35 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, alle sanzioni amministrative previste dalla legge. (fattispecie relativa ad omesso versamento di contributi al fondo adeguamento pensioni, alla gestione cassa lavoratori ed alla cassa assegni familiari nonché ad integrazione delle assicurazioni obbligatorie a favore di lavoratori dipendenti). (Conf mass n 156618; (Conf mass n 161064).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 34 lett. M, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)