Sez. 1, Sentenza n. 661 del 12/03/1974 (Rv. 368483 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONE - FINANZIA ENTI AD AZIENDE - GARANZIA - CESSIONE DI CREDITI VERSO LA PA - BENEFICIO DELL'ALIQUOTA RIDOTTA - ESAME D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONE - FINANZIA ENTI AD AZIENDE - GARANZIA - CESSIONE DI CREDITI VERSO LA PA - BENEFICIO DELL'ALIQUOTA RIDOTTA - ESAME D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
In tema di imposta di registro sulle cessioni di credito verso pubbliche amministrazioni a garanzia di finanziamenti concessi dalle aziende di credito ed enti contemplati dal RDL 12 marzo 1936 n 375 e successive modificazioni, allorquando si controverta se debba applicarsi l'aliquota normale o quella dello zero, venticinque per cento di cui agli artt 4 e 28 lett C della tariffa all a al RD 30 dicembre 1923 n 3269, modificata dagli artt 1 e 2 legge 4 aprile 1953 n 261, il giudice non puo esaminare d'ufficio la questione relativa all'eventuale applicabilita dell'aliquota ridotta dello zero virgola cinquanta per cento di cui alla lett b) degli stessi articoli della citata tariffa. (V 1912'72, mass n 358986).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)