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Sez. 3, Ordinanza n. 5814 del 15/03/2026 (Rv. 678140-01)

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - SOPRAVVENUTO BISOGNO DELLA COSA COMODATA | Comodato per uso determinato - Destinazione ad abitazione familiare - Richiesta di restituzione per bisogno del comodante - Presupposti - Deterioramento della condizione economica del comodante - Sufficienza - Controllo di proporzionalità e adeguatezza - Necessità - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678140-01

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - SOPRAVVENUTO BISOGNO DELLA COSA COMODATA

Ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene, lungi dall'essere grave, deve essere imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto) e urgente, non rilevando bisogni non attuali né concreti o ipotizzabili esclusivamente in astratto, sicché non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire di un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma restando, in tal caso, la necessità di un rigoroso controllo di proporzionalità e adeguatezza, da parte del giudice, nella comparazione tra le specifiche esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva accolto la domanda di restituzione del bene avanzata, dopo la morte del comodante, dalla sua erede, in funzione dell'esigenza di alloggiarvi quale madre nubile).

Cod. Civ. art. 1809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)