Sez. U, Sentenza n. 9653 del 03/10/1997 (Rv. 508500 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI | Albo professionale - Iscrizione - Presentazione della richiesta - Oltre il termine del 31 dicembre 1991 previsto dalla legge n. 471 del 1988 - Da parte di medico chirurgo non specializzato in odontoiatria - Iscritto a corso di laurea successivo al 20 gennaio 1980 - Ammissibilità - Esclusione - Sentenza 1 giugno 1995 della Corte di giustizia Europea - Contenuto - Dichiarazione di contrasto con la normativa comunitaria della legge italiana n. 471 del 1988 - Conseguenze - "Disapplicazione" della legge nazionale "tout court" - Necessità.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI
La richiesta di iscrizione all'albo degli odontoiatri, presentata oltre il termine del 31 dicembre 1991 di cui alla legge n. 471 del 1988 da un medico chirurgo immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia in epoca posteriore al 20 gennaio 1980, deve ritenersi legittimamente rigettata dai competenti organi deliberativi (Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici territoriale e Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europea del primo giugno 1995, in causa C - 40/93 (dichiarativa dell'inadempimento dell'Italia ai propri obblighi comunitari per effetto della proroga, prevista dalla citata legge 471/88 fino a tutto l'anno accademico 1984/85, del termine del 20 gennaio 1980 - originariamente fissato con direttiva del Consiglio CEE, e recepito nella legge nazionale n. 409 del 1985 - concesso al nostro paese per l'adeguamento della propria normativa a quella vigente negli altri stati membri in tema di esercizio della attività odontoiatrica e relativa qualificazione professionale), il cui contenuto "lato sensu" normativo va interpretato, dalle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato membro, come divieto assoluto di applicazione del regime legale interno dichiarato incompatibile con le prescrizioni comunitarie. Ne consegue che l'intera disciplina prevista dall'articolo unico della citata legge 471 del 1988 non può trovare applicazione nell'ambito del diritto nazionale, senza che, "ex contrariis", possa legittimamente invocarsi la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge n. 409 del 1985 (secondo i quali la incompatibilità tra l'iscrizione all'albo degli odontoiatri e quella all'albo medico trovava un limite, per gli iscritti al corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, nella facoltà di opzione per la iscrizione all'albo degli odontoiatri entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge) di cui alla sentenza n. 100 del 1989 della Consulta (per effetto della quale gli iscritti al corso di laurea antecedentemente al 28 gennaio 1980 potevano, invece, mantenere la doppia iscrizione ad entrambi gli albi professionali, potendo, altresì, "chiedere" senza limiti di tempo l'iscrizione all'albo degli odontoiatri anziché "optare" per essa entro i cinque anni), poiché tale pronuncia, relativa alla disparità di trattamento tra laureati in medicina e laureati in odontoiatria rispetto alla possibile iscrizione ai due albi professionali, non incide, "quoad tempus", sulla disciplina successivamente prevista dalla legge n. 471 del 1988.
Riferimenti normativi: Legge 24/07/1985 num. 409 art. 1, Legge 24/07/1985 num. 409 art. 2, Legge 24/07/1985 num. 409 art. 3, Legge 24/07/1985 num. 409 art. 4 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 art. 5 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 art. 20 CORTE COST., Legge 31/10/1988 num. 471 CORTE COST., Regio Decr. Legge 16/10/1924 num. 1755, DPR 28/02/1980 num. 135, Direttive del Consiglio CEE 25/07/1978 num. 686, Direttive del Consiglio CEE 25/07/1978 num. 687
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)