Sez. 2, Sentenza n. 6721 del 06/04/2004 (Rv. 571862 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ - IN GENERE | Attraverso un <nuncius> o un rappresentante senza potere - Titolarità del rapporto contrattuale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a lavori condominiali richiesti da persona non avente né la qualità di condomino né quella di amministratore del condominio.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ - IN GENERE
Colui che, non essendo né condomino né amministratore del condominio, inviti un prestatore d'opera ad eseguire alcuni lavori (nella specie: di pitturazione) in uno stabile condominiale, vuoi che rivesta la qualità di rappresentante senza potere vuoi che assuma quella del <nuncius>, in ambedue i casi, non diventa titolare del rapporto contrattuale con il suddetto prestatore d'opera. Infatti, il rappresentante senza potere non risponde nei confronti dell'altro contraente a titolo contrattuale ma solo a titolo di responsabilità per danni; e il <nuncius>, agendo come mero strumento di trasmissione della dichiarazione altrui, è privo di qualsiasi potere di rappresentanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)