Sez. 3, Sentenza n. 1051 del 13/07/1967 Ud. (dep. 07/10/1967) Rv. 105632 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - DEFICIENZA PSICHICA - CONCETTO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - DEFICIENZA PSICHICA - CONCETTO.*
Agli effetti dell'art 643 cod pen il concetto di deficienza psichica, che si distingue dallo stato d'infermita, va inteso nell'accezione piu ampia della parola, ossia nel senso di una minorazione della sfera dell'intelligenza o della volonta che, senza dipendere da una vera e propria malattia mentale, renda tuttavia possibile l'altrui opera subdola. Non occorre, pertanto, che tale deficienza abbia uno specifico carattere morboso, che sia, cioe, determinabile clinicamente; basta che nel soggetto passivo vi sia una menomazione del potere di critica o un indebolimento della funzione volitiva o affettiva che rendano facile la suggestionabilita e diminuiscano i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie. (Conf 104899, anno 1967 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)