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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23805 del 01/08/2022 (Rv. 665372 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Persecuzione per motivi religiosi - Nozione di libertà religiosa - Adesione ad un'associazione religiosa segreta - Irrilevanza - Atti persecutori - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665372-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, la nozione di libertà religiosa comprende la libertà del cittadino di praticare fedi religiose non ammesse dallo Stato, senza subire intimidazioni e costrizioni che, in quanto tali, possono configurarsi come atti di persecuzione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, anche se posti in essere dalle autorità statali o con provvedimenti di tipo legislativo, amministrativo, giudiziario o di polizia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'esistenza di una persecuzione per motivi religiosi di una cittadina cinese aderente alla chiesa di Dio Onnipotente, per il solo fatto che, trattandosi di associazione religiosa clandestina e vietata, ella avrebbe potuto manifestare la propria libertà religiosa aderendo ad un culto ammesso o non segreto).

Costituzione art. 8, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)