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Sez. 5, Sentenza n. 19626 del 04/02/2025 Ud. (dep. 26/05/2025) Rv. 288013-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Concordato in appello - Art. 545-bis cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288013-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

Al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, come nel patteggiamento, anche nel concordato in appello la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2024 num. 150, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)