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Sez. 4, Sentenza n. 5240 del 11/01/1978 Ud. (dep. 09/05/1978) Rv. 138891 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NATURA - ATTI COMPIUTI PRIMA DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NULLITA - SUSSISTENZA - ATTI COEVI O SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1978-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138891-01

PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NATURA - ATTI COMPIUTI PRIMA DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NULLITA - SUSSISTENZA - ATTI COEVI O SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - VALIDITA.*

L'istituto della comunicazione giudiziaria non costituisce presupposto di legittimita dell'Esercizio delle funzioni istruttorie del pubblico ministero o del giudice istruttore, ma ha mero carattere di requisito di validita dei singoli Atti processuali. Pertanto la omissione della comunicazione giudiziaria rende nulli tutti gli Atti gia compiuti, ma lascia pienamente validi tutti gli altri assunti coevamente o successivamente al verificarsi della condizione di conoscenza ufficiale da parte dell'imputato del procedimento a suo carico.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)