diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 02)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE | Polizza sulla vita di tipo “finanziario” e tradizionale - Differenze.
Stato
decisa il 2021-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662705-02

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE

Le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.

Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1923

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)