Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l’articolo 26, paragrafo 4, terzo comma; l’articolo 27, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 28, paragrafo 5, terzo comma; l’articolo 29, paragrafo 6, terzo comma; l’articolo 32, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 36, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 41, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 52, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 76, paragrafo 4, terzo comma; l’articolo 78, paragrafo 5, terzo comma; l’articolo 79, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 83, paragrafo 2, terzo comma; l’articolo 481, paragrafo 6, terzo comma; l’articolo 487, paragrafo 3, terzo comma,
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, poiché si riferiscono a elementi dei requisiti di fondi propri degli enti e a deduzioni da questi stessi elementi dei fondi propri per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013.
Al fine di garantire una maggiore convergenza in tutta l’Unione per quanto riguarda le modalità con cui i dividendi devono essere dedotti dagli utili di periodo o di fine esercizio, è necessario introdurre una gerarchia delle modalità per valutare la deduzione: in primo luogo la decisione sulle distribuzioni da parte dell’organo competente, in secondo luogo la politica dei dividendi e in terzo luogo il tasso storico di distribuzione degli utili.
Di conseguenza, oltre ai requisiti generali di fondi propri, integrati o modificati dai requisiti specifici fissati in termini di fondi propri per questi tipi di enti, è necessario specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai fini dei fondi propri, al fine di attenuare il rischio che un ente possa operare con lo specifico status di società mutua o cooperativa, ente di risparmio o ente analogo a cui si possono applicare requisiti di fondi propri specifici, se l’ente non possiede caratteristiche comuni agli enti del settore bancario cooperativo dell’Unione.
Per un ente riconosciuto, ai sensi della normativa nazionale applicabile, quale società mutua o cooperativa, ente di risparmio o ente analogo, è opportuno in alcuni casi distinguere tra i possessori di strumenti di capitale primario di classe 1 dell’ente e i membri di tale ente, dal momento che i membri solitamente devono possedere strumenti di capitale per aver diritto ai dividendi nonché a parte degli utili e delle riserve.
In generale, la caratteristica comune di una società mutua o cooperativa, di un ente di risparmio o di un ente analogo è quella di svolgere un’attività a vantaggio dei clienti e dei membri dell’ente, e di offrire un servizio al pubblico. L’obiettivo principale non è di generare e pagare un rendimento finanziario ai fornitori esterni di capitale, come fanno le società per azioni con i loro azionisti. Per questo motivo, gli strumenti di capitale utilizzati da questi enti sono diversi dagli strumenti di capitale emessi dalle società per azioni, che solitamente concedono ai possessori pieno accesso alle riserve e agli utili in situazione sia di continuità aziendale che di liquidazione e sono trasferibili a terzi.
Per quanto riguarda le società cooperative, generalmente una caratteristica comune consiste nella capacità dei membri di ritirarsi e quindi di richiedere il rimborso degli strumenti di capitale primario di classe 1 che essi possiedono. Ciò non impedisce a una società cooperativa di emettere strumenti di capitale primario di classe 1 ammissibili che i possessori non possono restituire all’ente, a condizione che tali strumenti rispettino le disposizioni di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013. Se un ente emette diverse tipologie di strumenti conformi all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013, non si dovrebbero conferire privilegi solo ad alcune di queste tipologie di strumenti, salvo quelli previsti all’articolo 29, paragrafo 4, di tale regolamento.
L’organizzazione degli enti di risparmio è solitamente simile a quella di una fondazione, il che significa che il capitale non è posseduto da nessuno, per cui nessuno partecipa al capitale e può beneficiare degli utili dell’ente. Una delle principali caratteristiche delle società mutue è che generalmente i membri non contribuiscono al capitale dell’ente e nel corso normale dell’attività non beneficiano della distribuzione diretta delle riserve. Ciò non dovrebbe impedire a questi enti di emettere, al fine di sviluppare la propria attività, strumenti di capitale primario di classe 1 a favore di investitori o membri che possono partecipare al capitale e beneficiare in una certa misura delle riserve in situazione sia di continuità aziendale che di liquidazione.
Tutti gli enti esistenti già costituiti e riconosciuti come società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi ai sensi della normativa nazionale applicabile prima del 31 dicembre 2012 continuano a essere classificati come tali ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dalla loro forma giuridica, purché continuino a soddisfare i criteri che hanno determinato il riconoscimento come uno di tali soggetti ai sensi della normativa nazionale applicabile.
Per definire le situazioni che sarebbero qualificate come finanziamenti indiretti per tutte le tipologie di strumenti di capitale, è più pratico e completo farlo specificando le caratteristiche del concetto opposto, ossia del finanziamento diretto.
Le norme sui fondi propri da applicare alle società mutue, alle società cooperative, agli enti di risparmio o ad enti analoghi dovrebbero tenere debitamente conto delle specificità di tali enti. È necessario prevedere alcune norme affinché tali enti siano in grado di limitare il rimborso dei propri strumenti di capitale, se del caso. Quindi, laddove il rifiuto al rimborso degli strumenti sia proibito ai sensi della normativa nazionale applicabile per queste tipologie di enti, è essenziale che le disposizioni che regolano gli strumenti conferiscano all’ente la capacità di rinviare il loro rimborso e limitare l’importo da rimborsare. Inoltre, data l’importanza della capacità di limitare o rinviare il rimborso, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di limitare il rimborso delle quote delle cooperative e gli enti dovrebbero documentare qualsiasi decisione volta a limitare il rimborso.
È necessario definire, e allineare con le prassi internazionali (quelle definite dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria), il trattamento del concetto di plusvalenza connesso al reddito futuro atteso nel contesto della cartolarizzazione, e garantire che nessuna plusvalenza revocabile venga inclusa tra i fondi propri di un ente, data la sua temporaneità.
Per evitare l’arbitraggio regolamentare e assicurare un’applicazione armonizzata delle norme sui requisiti patrimoniali nell’Unione, è importante garantire un approccio uniforme in merito alle deduzioni dai fondi propri di alcuni elementi come le perdite relative all’esercizio in corso, le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e le attività dei fondi pensione a prestazioni definite.
Per garantire una valutazione coerente degli incentivi al rimborso in tutta l’Unione, è necessario descrivere i casi in cui ci si aspetta che lo strumento probabilmente verrà rimborsato. È altresì necessario elaborare norme che favoriscano la tempestiva attivazione dei meccanismi di assorbimento delle perdite per strumenti ibridi, in modo da aumentare in futuro l’assorbimento delle perdite di questi strumenti. Inoltre, poiché gli strumenti emessi da società veicolo offrono una minore certezza in termini prudenziali rispetto agli strumenti emessi direttamente, l’utilizzo di società veicolo per l’emissione indiretta di fondi propri deve essere limitata e inquadrata in termini rigorosi.
Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di garantire un calcolo prudenzialmente appropriato delle esposizioni degli enti verso le partecipazioni indirette derivanti dalla detenzione di indici e la necessità di assicurare che questo non diventi eccessivamente oneroso per loro.
Si ritiene necessario prevedere un processo dettagliato e completo per la concessione dell’autorizzazione a ridurre i fondi propri da parte delle autorità di vigilanza competenti. I riacquisti integrali o parziali e i rimborsi degli strumenti di fondi propri non dovrebbero essere annunciati ai possessori prima che l’ente abbia ottenuto l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente. Gli enti dovrebbero fornire un elenco dettagliato degli elementi, affinché l’autorità competente possa disporre di tutte le informazioni necessarie prima di decidere se concedere la propria approvazione.
Sono concesse, laddove opportuno, deroghe temporanee alla deduzione dagli elementi dei fondi propri per consentire l’attuazione di piani di assistenza finanziaria. Pertanto, la durata di tali deroghe non dovrebbe superare la durata dei piani di assistenza finanziaria.
Affinché le società veicolo abbiano i requisiti per essere incluse tra gli elementi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 e 2, le attività di tali società non investite in strumenti di fondi propri emessi dagli enti dovrebbero rimanere a un livello minimo e poco significativo. A tale scopo, a questo importo delle attività viene imposto un limite espresso in relazione alla media delle attività totali della società veicolo.
Le disposizioni transitorie mirano a consentire un passaggio agevole al nuovo quadro normativo; è quindi importante che il trattamento previsto dalle disposizioni transitorie per filtri e deduzioni contenute nel regolamento (UE) n. 575/2013 sia applicato uniformemente, ma in modo da tenere conto del punto di partenza originario creato dalle norme nazionali che recepiscono il precedente regime normativo dell’Unione rappresentato dalle direttive 2006/48/CE2 e 2006/49/CE3 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gli strumenti di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in eccesso soggetti alla clausola grandfathering conformemente alle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013 possono, sulla base di tali disposizioni, essere inclusi nei limiti degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering per le classi inferiori di capitale. Questo tuttavia non può alterare i limiti per gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering per le classi inferiori; pertanto, qualsiasi inclusione nei limiti della clausola grandfathering per la classe inferiore dovrebbe essere possibile solo se vi è margine sufficiente in quella classe inferiore. Infine, poiché si tratta di strumenti in eccesso della classe superiore, dovrebbe essere possibile riclassificare successivamente questi strumenti in una classe superiore di capitale.
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’Autorità bancaria europea alla Commissione.
L’Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4.
È opportuno che l’Autorità bancaria europea effettui una revisione dell’applicazione del presente regolamento e, in particolare, delle norme in materia di procedure d’autorizzazione per il rimborso di strumenti di capitale primario di classe 1 delle società mutue, delle società cooperative, degli enti di risparmio o di enti analoghi, e proponga modifiche, se del caso.
L’Autorità bancaria europea ha consultato l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali in materia di trattamento degli strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e in materia di trattamento degli strumenti di capitale delle imprese escluse dal campo di applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 ai fini dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento fissa regole concernenti:
a) il significato di «prevedibile» quando si stabilisce se gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d) la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta all’ente di rifiutare il rimborso degli strumenti di fondi propri, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;
e) l’ulteriore specifica del concetto di plusvalenza al momento della vendita di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
f) l’applicazione delle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 e di altre deduzioni per il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2 ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
g) i criteri in base ai quali un’autorità competente autorizza un ente a ridurre l’importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
h) la forma e la natura degli incentivi al rimborso, la natura di un’eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1 a seguito di una svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo, le procedure e le scadenze relative ad eventi attivatori, le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione e l’uso di società veicolo di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i) il margine di prudenza richiesto in stime utilizzate in alternativa al calcolo delle esposizioni sottostanti per partecipazioni indirette derivanti dalla detenzione di indici di cui all’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
j) alcune condizioni particolari che devono essere soddisfatte prima che le autorità di vigilanza possano concedere l’autorizzazione a ridurre i fondi propri e la relativa procedura di cui all’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
k) le condizioni per la concessione di una deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri di cui all’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
l) i tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i concetti di «minimo» e «non significativo» ai fini della determinazione del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
m) le condizioni particolari per gli aggiustamenti da apportare ai fondi propri in base alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 481, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;
n) le condizioni per gli elementi esclusi dalla clausola grandfathering per gli elementi di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri, di cui all’articolo 487, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
o) le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali di mercato ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
p) il calcolo di subconsolidamento necessario ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, e degli articoli 85 e 87 del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente all'articolo 84, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
Capo II. Elementi dei fondi propri
Sezione 1. Capitale primario di classe 1 e relativi strumenti
§ 1. Dividendi e oneri prevedibili
Art. 2 Il significato di «prevedibile» in dividendo prevedibile ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. L’importo dei dividendi prevedibili che gli enti devono dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 4.
2. Se l’organo di amministrazione dell’ente adotta formalmente o propone una decisione all’organismo competente dell’ente in merito all’importo dei dividendi da distribuire, tale importo è dedotto dagli utili di periodo o di fine esercizio corrispondenti.
3. Quando si distribuiscono dividendi intermedi, l’importo residuo degli utili di periodo derivante dal calcolo di cui al paragrafo 2, che deve essere aggiunto agli elementi del capitale primario di classe 1, è ridotto, tenendo conto delle norme di cui ai paragrafi 2 e 4, dell’importo di qualsiasi dividendo che si prevede sarà distribuito da quegli utili di periodo residui e versato con i dividendi finali per l’esercizio finanziario completo.
4. Prima che l’organo di amministrazione adotti formalmente o proponga una decisione all’organo competente in merito alla distribuzione dei dividendi, l’importo dei dividendi prevedibili che gli enti devono dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio è uguale all’importo degli utili di periodo o di fine esercizio moltiplicato per il tasso di distribuzione degli utili.
5. Il tasso di distribuzione degli utili è determinato sulla base della politica dei dividendi approvata per il periodo pertinente dall’organo di amministrazione o da altri organi competenti.
6. Se la politica dei dividendi prevede un intervallo di valori, invece di un valore fisso, per il tasso di distribuzione degli utili, ai fini del paragrafo 2 è usato il limite superiore dell’intervallo.
7. In mancanza di una politica dei dividendi approvata oppure se, a giudizio dell’autorità competente, è probabile che l’ente non applichi la propria politica dei dividendi, o ancora se questa politica non costituisce un principio prudente su cui determinare l’importo della deduzione, il tasso di distribuzione degli utili si basa sul maggiore dei due elementi seguenti:
a) la media dei tassi di distribuzione degli utili dei tre anni precedenti all’anno in esame;
b) il tasso di distribuzione degli utili dell’anno che precede l’anno in esame.
8. L’autorità competente può consentire all’ente di aggiustare il calcolo del tasso di distribuzione degli utili di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), per escludere i dividendi straordinari distribuiti nel periodo in questione.
9. Per determinare l’importo dei dividendi prevedibili da dedurre si tiene conto degli eventuali limiti di natura normativa imposti alle distribuzioni, e in particolare dei limiti introdotti ai sensi dell’articolo 141 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6. L’importo degli utili dopo la deduzione degli oneri prevedibili soggetti a tali limiti può essere incluso integralmente negli elementi del capitale primario di classe 1 laddove si soddisfi la condizione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Se tali limiti sono applicabili, i dividendi prevedibili da dedurre si basano sul piano di conservazione del capitale concordato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 142 della direttiva 2013/36/UE.
10. L’importo dei dividendi prevedibili da distribuire in una forma che non riduca l’importo degli elementi del capitale primario di classe 1, ad esempio i dividendi in forma di azioni, non sono dedotti dagli utili di periodo o di fine esercizio da includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1.
11. Prima di consentire all’ente di includere gli utili di periodo o di fine esercizio tra gli elementi del capitale primario di classe 1, l’autorità competente accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie agli utili di periodo o di fine esercizio e tutte quelle connesse ai dividendi prevedibili, conformemente alla disciplina contabile applicabile o nell’ambito di altri aggiustamenti.
Art. 3 Il significato di «prevedibile» in onere prevedibile ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. L’importo degli oneri prevedibili di cui tener conto comprende i seguenti elementi:
a) l’importo delle imposte;
b) l’importo connesso a qualsiasi obbligo o circostanza emersi durante il relativo periodo di riferimento per la segnalazione che probabilmente riducono gli utili dell’ente e per i quali l’autorità competente non riscontra che sono state effettuate tutte le rettifiche di valore necessarie, come le rettifiche di valore supplementari di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 575/2013, o i necessari accantonamenti.
2. Gli oneri prevedibili che non sono già stati inclusi nel conto profitti e perdite sono assegnati al periodo intermedio durante il quale sono stati sostenuti, in modo che a ciascun periodo intermedio corrisponda un importo ragionevole di tali oneri. Degli eventi rilevanti o non ricorrenti si tiene conto integralmente e tempestivamente nel periodo intermedio nel quale si verificano.
3. Prima di consentire all’ente di includere gli utili di periodo o di fine esercizio tra gli elementi del capitale primario di classe 1, l’autorità competente accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie agli utili di periodo o di fine esercizio e tutte quelle connesse agli oneri prevedibili, conformemente alla disciplina contabile applicabile o nell’ambito di altri aggiustamenti.
§ 2. Le società cooperative, gli enti di risparmio, le società mutue ed enti analoghi
Art. 4 Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale società cooperativa ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società cooperativa ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Per poter essere considerati società cooperative ai fini del paragrafo 1, gli enti devono avere uno dei seguenti status giuridici:
a) in Austria: essere registrati come «eingetragene Genossenschaft (e.Gen.)» oppure «registrierte Genossenschaft» in virtù del «Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG)»;
b) in Belgio: essere registrati come «Société Coopérative/Cooperative Vennostchap» e approvati in virtù del regio decreto dell’8 gennaio 1962, il quale fissa le condizioni di approvazione dei raggruppamenti nazionali di società cooperative e delle società cooperative;
c) a Cipro: essere registrati come «Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΣΠΙ» istituiti ai sensi delle leggi sulle società cooperative del 1985;
d) nella Repubblica ceca: essere autorizzati come «spořitelní a úvěrní družstvo» in virtù della «zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev»;
e) in Danimarca: essere registrati come «andelskasser» o «sammenslutninger af andelskasser» in forza della legge danese sull’attività finanziaria;
f) in Finlandia: essere registrati come:
1) «Osuuspankki» o «andelsbank» in virtù della «laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista» o della «lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform»;
2) «Muu osuuskuntamuotoinen luottolaitos» oppure «annat kreditinstitut i andelslagsform» ai sensi della «laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista» o della «lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform»;
3) «Keskusyhteisö» oppure «centralinstitutet» in forza della «laki talletuspankkien yhteenliittymästä» o della «lag om en sammanslutning av inlåningsbanker»;
g) in Francia: essere registrati come «sociétés coopératives» ai sensi della «Loi n. 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération» e autorizzati come «banques mutualistes ou coopératives» in virtù del «Code monétaire et financier, partie législative, Livre V, titre Ier, chapitre II»;
h) in Germania: essere registrati come «eingetragene Genossenschaft (eG)» in virtù del «Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz–GenG)»;
i) in Grecia: essere registrati come «Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί» in forza della legge sulle cooperative n. 1667/1986 che operano come enti creditizi e possono essere classificati come «Συνεταιριστική Τράπεζα» in virtù della legge bancaria n. 3601/2007;
j) in Ungheria: essere registrati come «Szövetkezeti hitelintézet» ai sensi della legge CXII del 1996 sugli enti creditizi e le imprese finanziarie;
k) in Italia: essere registrati come:
1) «Banche popolari» in forza del «decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385»;
2) «Banche di credito cooperativo» in forza del «decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385»;
3) «Banche di garanzia collettiva dei fidi» ai sensi dell’articolo 13 del «decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269», convertito nella «legge 24 novembre 2003, n. 326»;
l) in Lussemburgo: essere registrati come «Sociétés cooperatives» di cui alla sezione VI della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali;
m) nei Paesi Bassi: essere registrati come «coöperaties» oppure «onderlinge waarborgmaatschappijen» in virtù del «Libro 2, titolo 3 Rechtspersonen of the Burgerlijk wetboek»;
n) in Polonia: essere registrati come «bank spółdzielczy» conformemente alle disposizioni del «Prawo bankowe»;
o) in Portogallo: essere registrati come «Caixa de Crédito Agrícola Mútuo» oppure come «Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo» in virtù del «Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola» approvato con Decreto-Lei n. 24/91, de 11 de Janeiro;
p) in Romania: essere registrati come «Organizații cooperatiste de credit» conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale d’urgenza n. 99/2006 sugli enti creditizi e l’adeguatezza patrimoniale, approvato con modifiche e integrazioni dalla legge n. 227/2007;
q) in Spagna: essere registrati come «Cooperativas de Crédito» in virtù della «Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito»;
r) in Svezia: essere registrati come «Medlemsbank» ai sensi della «Lag (1995:1570) om medlemsbanker» oppure come «Kreditmarknadsförening» in virtù della «Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse»;
s) nel Regno Unito: essere registrati come «cooperative societies» in forza dell’«Industrial and Provident Societies Act» del 1965 e dell’«Industrial and Provident Societies Act» (Irlanda del Nord) del 1969.
3. Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato una società cooperativa ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Per essere considerato una società cooperativa ai fini del paragrafo 1, se i possessori — membri dell’ente o persone ad esso esterne — degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui al paragrafo 3 possono ritirarsi, ai sensi della normativa nazionale applicabile, possono anche avere il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente, ma solo nei limiti della normativa nazionale applicabile, dello statuto sociale, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del presente regolamento. Questo non impedisce all’ente di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile, a favore di membri dell’ente o persone ad esso esterne, strumenti di capitale primario di classe 1 conformi all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 che non concedono il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente.
Art. 5 Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale ente di risparmio ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto un ente di risparmio ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Perché possa essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve avere uno dei seguenti status giuridici:
a) in Austria: essere registrato come «Sparkasse» a norma del paragrafo 1, primo comma, del «Bundesgesetz über die Ordnung des Sparkassenwesens (Sparkassengesetz – SpG)»;
b) in Danimarca: essere registrato come «Sparekasser» ai sensi della legge danese sull’attività finanziaria;
c) in Finlandia: essere registrato come «Säästöpankki» oppure «Sparbank» in virtù della «Säästöpankkilaki» o della «Sparbankslag»;
d) in Germania: essere registrato come «Sparkasse» ai sensi delle seguenti leggi:
1) «Sparkassengesetz für Baden-Württemberg (SpG)»;
2) «Gesetz über die öffentlichen Sparkassen (Sparkassengesetz – SpkG) in Bayern»;
3) «Gesetz über die Berliner Sparkasse und die Umwandlung der Landesbank Berlin – Girozentrale – in eine Aktiengesellschaft (Berliner Sparkassengesetz – SpkG)»;
4) «Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG)»;
5) «Sparkassengesetz für öffentlich-rechtliche Sparkassen im Lande Bremen (Bremisches Sparkassengesetz)»;
6) «Hessisches Sparkassengesetz»;
7) «Sparkassengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SpkG)»;
8) «Niedersächsisches Sparkassengesetz (NSpG)»;
9) «Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz – SpkG)»;
10) «Sparkassengesetz (SpkG) für Rheinland-Pfalz»;
11) «Saarländisches Sparkassengesetz (SSpG)»;
12) «Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe»;
13) «Sparkassengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SpkG-LSA)»;
14) «Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein (Sparkassengesetz – SpkG)»;
15) «Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpkG)»;
e) in Spagna: essere registrato come «Cajas de Ahorros» in virtù del «Real Decreto-Ley 2532/1929, de 21 de noviembre, sobre Régimen del Ahorro Popular»;
f) in Svezia: essere registrato come «Sparbank» in forza della «Sparbankslag (1987:619)».
3. Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Perché un ente possa essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, ai sensi della normativa nazionale applicabile la somma di capitale, riserve e utili di periodo o di fine esercizio non può essere distribuita ai possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1. Si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche se l’ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono ai possessori, in situazione di continuità aziendale, il diritto a una parte degli utili e delle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, purché questa parte sia proporzionata al loro contributo al capitale e alle riserve oppure, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, conformemente ad accordi alternativi. L’ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 che, nel caso di insolvenza o di liquidazione dell’ente, conferiscono ai possessori il diritto a riserve che non deve essere necessariamente proporzionato al contributo al capitale e alle riserve, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 29, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Art. 6 Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale società mutua ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Perché l’ente possa essere considerato una società mutua ai fini del paragrafo 1, deve avere uno dei seguenti status giuridici:
a) in Danimarca: associazioni («Foreninger») o fondi («Fonde») derivanti dalla conversione in società a responsabilità limitata di imprese di assicurazioni («Forsikringsselskaber»), istituti di credito ipotecario («Realkreditinstitutter»), casse di risparmio («Sparekasser»), casse di risparmio cooperative («Andelskasser») e affiliazioni delle casse di risparmio cooperative («Sammenslutninger af andelskasser») in forza della legge danese sull’attività finanziaria;
b) in Irlanda: «building societies» a norma del «Building Societies Act» del 1989;
c) nel Regno Unito: «building societies» a norma del «Building Societies Act» del 1986; «savings bank» a norma del «Savings Bank (Scotland) Act» del 1819.
3. Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato una società mutua ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Perché un ente possa essere considerato una società mutua ai fini del paragrafo 1, l’importo totale o parziale della somma di capitale e riserve deve essere detenuto dai membri dell’ente che, nel normale svolgimento dell’attività, non beneficiano della distribuzione diretta delle riserve, in particolare mediante il pagamento dei dividendi. Si ritiene che tali condizioni siano soddisfatte anche se l’ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono il diritto agli utili e alle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile.
Art. 7 Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale ente analogo ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Per essere considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve avere uno dei seguenti status giuridici:
a) in Austria: «Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken» in forza del «Bundesgesetz über die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (Pfandbriefstelle-Gesetz – PfBrStG)»;
b) in Finlandia: «Hypoteekkiyhdistys» oppure «Hypoteksförening» a norma della «Laki hypoteekkiyhdistyksistä» o della «Lag om hypoteksföreningar».
3. Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Perché l’ente sia considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, deve essere inoltre soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a) se i possessori — membri dell’ente o persone ad esso esterne — degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui al paragrafo 3 possono ritirarsi, ai sensi della normativa nazionale applicabile, possono anche avere il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente, ma solo nei limiti della normativa nazionale applicabile, dello statuto sociale, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del presente regolamento. Questo non impedisce all’ente di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile, a favore di membri dell’ente o persone ad esso esterne, strumenti di capitale primario di classe 1 conformi all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 che non concedono il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente;
b) ai sensi della normativa nazionale applicabile, la somma di capitale, riserve e utili di periodo o di fine esercizio non può essere distribuita ai possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1. Si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche se l’ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono ai possessori, in situazione di continuità aziendale, il diritto a una parte degli utili e delle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, purché questa parte sia proporzionata al loro contributo al capitale e alle riserve oppure, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, conformemente ad accordi alternativi. L’ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 che, nel caso di insolvenza o di liquidazione dell’ente, conferiscono ai possessori il diritto ad una parte delle riserve che non deve essere necessariamente proporzionata al contributo al capitale e alle riserve, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 29, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) l’importo totale o parziale della somma di capitale e riserve è detenuto dai membri dell’ente che, nel normale svolgimento dell’attività, non beneficiano della distribuzione diretta delle riserve, in particolare mediante il pagamento dei dividendi.
Art. 7 bis Distribuzioni multiple che costituiscono un utilizzo sproporzionato dei fondi propri
1. Si ritiene che le distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013 non costituiscano un utilizzo sproporzionato del capitale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato;
b) il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente;
c) il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica;
d) lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo;
e) l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto. Questo viene espresso con la seguente formula: l1,25k dove:
k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;
l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;
f) l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto. Questo viene espresso con la seguente formula: kXlY1,05kXY dove:
k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;
l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;
X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto;
Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto.
La formula si applica su base annuale.
2. Se la condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale.
3. Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), non è soddisfatta, si ritiene che tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo determinino un utilizzo sproporzionato del capitale.
Art. 7 ter Distribuzioni preferenziali relativamente ai diritti preferenziali per i pagamenti delle distribuzioni
1. Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, la distribuzione su detti strumenti è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 quando vi sono livelli differenziati di distribuzione, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento.
2. Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto e se detta distribuzione multipla è prevista contrattualmente o per statuto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato;
b) il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente;
c) il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica;
d) lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo;
e) l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto. Questo è espresso con la seguente formula: l1,25k dove:
k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;
l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;
f) l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto. Questo è espresso con la seguente formula: kXlY1,05kXY dove:
k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;
l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;
X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto;
Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto.
La formula si applica su base annuale.
3. Se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale.
4. Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), non è soddisfatta, tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo non sono classificati nel capitale primario di classe 1.
5. Ai fini del paragrafo 2, se le distribuzioni su strumenti di capitale primario di classe 1 sono espresse, per gli strumenti con diritto e senza diritto di voto, con riferimento al prezzo di acquisto dello strumento all'emissione, le formule sono adattate come segue per lo strumento o gli strumenti espressi con riferimento al prezzo di acquisto all'emissione:
a) l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione;
b) k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione.
6. Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione non è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte una delle due condizioni di cui al paragrafo 7 ed entrambe le condizioni di cui al paragrafo 8.
7. Ai fini del paragrafo 6, si applica la condizione di cui alla lettera a) o la condizione di cui alla lettera b):
a) sono soddisfatte le condizioni indicate in entrambi i seguenti punti i) e ii):
i) lo strumento con minori diritti di voto o senza diritti di voto può essere sottoscritto e detenuto solo dai possessori di strumenti con diritto di voto;
ii) il numero di diritti di voto di ogni singolo possessore è limitato;
b) alle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto emessi dagli enti si applica un massimale stabilito dalla normativa nazionale applicabile.
8. Ai fini del paragrafo 6, si applicano entrambe le seguenti condizioni:
a) l'ente dimostra che la media delle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto nei precedenti cinque esercizi è bassa rispetto ad altri strumenti analoghi;
b) l'ente dimostra che il tasso di distribuzione, calcolato in conformità dell'articolo 7 quater, è basso. È considerato basso un tasso di distribuzione inferiore al 30 %.
9. Ai fini del paragrafo 7, lettera a), i diritti di voto di ogni singolo possessore sono considerati limitati nei casi seguenti:
a) se ogni possessore riceve solo un diritto di voto, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto detenuti;
b) se il numero di diritti di voto è limitato, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto del possessore;
c) se il numero di strumenti con diritto di voto che ogni possessore può detenere è limitato a norma dello statuto dell'ente o della normativa nazionale applicabile.
10. Ai fini del presente articolo, si ritiene che l'esercizio prenda fine alla data dell'ultimo bilancio dell'ente.
11. Gli enti valutano la conformità alle condizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 e informano l'autorità competente del risultato della loro valutazione almeno nelle seguenti situazioni:
a) ogni volta che viene adottata una decisione sull'importo delle distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1;
b) ogni volta che viene emessa una nuova classe di strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto.
12. Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera b), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti senza diritto di voto per i quali le distribuzioni superano la soglia stabilita alla stessa lettera determini distribuzioni preferenziali.
13. Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera a), non è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2.
14. Se nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 7 è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2.
15. Il requisito di cui al paragrafo 7, lettera a), punto i), o il requisito di cui al paragrafo 8, lettera b), o entrambi possono essere soggetti a deroga, a seconda dei casi, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) l'ente viola o, a causa tra l'altro del rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che violi nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) l'autorità competente ha chiesto all'ente di aumentare con urgenza il capitale primario di classe 1 entro un determinato periodo e ha accertato che l'ente non è in grado di rettificare o evitare la violazione di cui alla lettera a) entro il termine impartito senza avvalersi della deroga di cui al presente paragrafo.
Art. 7 quater Calcolo del tasso di distribuzione ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 8, lettera b)
1. Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 8, lettera b), per il calcolo del tasso di distribuzione l'ente può scegliere il metodo di cui alla lettera a) o quello di cui alla lettera b), e lo applica in maniera costante nel tempo:
a) come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti cinque esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti cinque esercizi;
b) solo per il periodo tra la data di applicazione del presente regolamento e il 31 dicembre 2017:
i) nel 2014, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nel precedente esercizio divisa per la somma degli utili relativi al precedente esercizio;
ii) nel 2015, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti due esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti due esercizi;
iii) nel 2016, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti tre esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti tre esercizi;
iv) nel 2017, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti quattro esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti quattro esercizi.
2. Ai fini del paragrafo 1, per utili si intende l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione7 o, ove applicabile, l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato IV dello stesso regolamento di esecuzione riguardante le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.
Art. 7 quinquies Distribuzioni preferenziali relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni
Ai fini dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, una distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) le distribuzioni sono decise in momenti diversi;
b) le distribuzioni sono pagate in momenti diversi;
c) l'emittente ha l'obbligo di pagare le distribuzioni su un tipo di strumenti di capitale primario di classe 1 prima di pagare le distribuzioni su un altro tipo di strumenti di capitale primario di classe 1;
d) la distribuzione è pagata su alcuni strumenti di capitale primario di classe 1 e non su altri, a meno che sia rispettata la condizione di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, lettera a).
§ 3. Finanziamento indiretto
Art. 8 Finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Il finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013 è considerato finanziamento non diretto.
2. Ai fini del paragrafo 1, il finanziamento diretto si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l’acquisto dei suoi strumenti di capitale.
3. Il finanziamento diretto comprende anche finanziamenti concessi, per scopi diversi dall’acquisto degli strumenti di capitale di un ente, a qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga nell’ente creditizio una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, o che sia considerata una parte correlata ai sensi del paragrafo 9 del principio contabile internazionale IAS n. 24 in merito all’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate applicato nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio7, tenuto conto di qualsiasi orientamento supplementare fornito dall’autorità competente, qualora l’ente non sia in grado di dimostrare che:
a) l’operazione viene effettuata a condizioni simili a quelle di altre operazioni con terzi; e
b) la persona fisica o giuridica o la parte correlata non fanno affidamento sulle distribuzioni o sulla vendita degli strumenti di capitale detenuti per coprire il pagamento degli interessi e il rimborso del finanziamento.
Art. 9 Forme e natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto dell’acquisto degli strumenti di capitale di un ente includono:
a) il finanziamento dell’acquisto da parte di un investitore, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente, ad opera di soggetti sui quali l’ente esercita un controllo diretto o indiretto oppure di soggetti compresi in uno dei seguenti ambiti:
1) l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente;
2) l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene;
3) l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario;
b) il finanziamento dell’acquisto da parte di un investitore, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente, ad opera di soggetti esterni protetti da una garanzia o dall’uso di un derivato su crediti o garantiti in altro modo così da trasferire il rischio di credito all’ente o a qualsiasi soggetto su cui l’ente eserciti un controllo diretto o indiretto oppure a qualsiasi soggetto compreso in uno dei seguenti ambiti:
1) l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente;
2) l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene;
3) l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE;
c) il finanziamento di un mutuatario che trasferisce il finanziamento all’investitore finale per l’acquisto, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente.
2. Perché un finanziamento sia considerato un finanziamento indiretto ai fini del paragrafo 1, devono essere altresì soddisfatte le condizioni seguenti, ove applicabili:
a) l’investitore non è incluso in alcuno dei seguenti ambiti:
1) l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente;
2) l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene. A tale scopo si presume che un investitore sia incluso nell’ambito del calcolo aggregato esteso se il pertinente strumento di capitale è soggetto al consolidamento o al calcolo aggregato esteso ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, in modo tale da eliminare il computo multiplo degli elementi dei fondi propri e la creazione di fondi propri tra i membri del sistema di tutela istituzionale. Qualora le autorità competenti non abbiano concesso l’autorizzazione di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, questa condizione si considera soddisfatta quando sia i soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), che l’ente sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale e i soggetti deducono i finanziamenti forniti per l’acquisto degli strumenti di capitale dell’ente a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere da f) ad i), dell’articolo 56, lettere da a) a d) e dell’articolo 66, lettere da a), a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda del caso;
3) l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE;
b) il soggetto esterno non è incluso in alcuno dei seguenti ambiti:
1) l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente;
2) l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene;
3) l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE.
3. Al momento di stabilire se l’acquisto di uno strumento di capitale comporti un finanziamento diretto o indiretto in conformità all’articolo 8, l’importo da prendere in considerazione è al netto di qualsiasi riduzione di valore effettuata a seguito di valutazione individuale.
4. Per evitare la qualifica di finanziamento diretto o indiretto a norma dell’articolo 8 e qualora il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia vengano concessi a persone fisiche o giuridiche che detengono una partecipazione qualificata nell’ente creditizio oppure che sono considerate una parte correlata di cui al paragrafo 3, l’ente garantisce, su base continuativa, di non aver erogato il prestito né altre forme di finanziamento o garanzia allo scopo di sottoscrivere direttamente o indirettamente strumenti di capitale dell’ente. Se il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia sono erogati ad altre parti, l’ente effettua tale controllo con la massima diligenza possibile.
5. Per quanto riguarda le società mutue o cooperative e gli enti analoghi, qualora la normativa nazionale o lo statuto dell’ente impongano al cliente di sottoscrivere strumenti di capitale per ottenere un prestito, tale prestito non è considerato un finanziamento diretto o indiretto qualora siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) l’importo della sottoscrizione è considerato non rilevante dall’autorità competente;
b) lo scopo del prestito non consiste nell’acquisto di strumenti di capitale dell’ente che eroga il prestito;
c) la sottoscrizione di uno o più strumenti di capitale dell’ente è necessaria affinché il beneficiario del prestito divenga membro della società mutua o cooperativa o dell’ente analogo.
§ 4. Limiti al rimborso di strumenti di capitale
Art. 10 Limiti al rimborso di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi ai fini dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Un ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 con possibilità di rimborso soltanto qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale applicabile.
2. La capacità dell’ente di limitare il rimborso conformemente alle disposizioni che regolano gli strumenti di capitale, di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, riguarda sia il diritto di rinviare il rimborso che il diritto di limitare l’importo rimborsabile. L’ente è in grado di rinviare il rimborso o di limitare l’importo rimborsabile per un periodo illimitato in conformità al paragrafo 3.
3. L’entità dei limiti al rimborso previsti dalle disposizioni che regolano gli strumenti è determinata dall’ente sulla base della sua situazione prudenziale in qualsiasi momento, considerando in particolare, ma non esclusivamente, i seguenti elementi:
a) la situazione complessiva dell’ente in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità;
b) l’importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale rispetto all’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente ai requisiti fissati all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli specifici requisiti di fondi propri di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell’articolo 128, punto 6, della stessa direttiva.
Art. 11 Limiti al rimborso di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi ai fini dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. I limiti al rimborso inclusi nelle disposizioni contrattuali o di legge che regolano gli strumenti non impediscono all’autorità competente di limitare ulteriormente il rimborso degli strumenti su una base appropriata come previsto all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Le autorità competenti valutano la base sulla quale è limitato il rimborso ai sensi delle disposizioni contrattuali e di legge che regolano lo strumento. Esse impongono agli enti di modificare le corrispondenti disposizioni contrattuali se non sono convinte che la base sulla quale è limitato il rimborso sia appropriata. Se gli strumenti sono regolati dalla normativa nazionale in assenza di disposizioni contrattuali, perché gli strumenti abbiano i requisiti per essere considerati capitale primario di classe 1 la legislazione deve consentire all’ente di limitare il rimborso come previsto dall’articolo 10, paragrafi da 1 a 3.
3. Qualsiasi decisione di limitare il rimborso è documentata internamente e segnalata per iscritto dall’ente all’autorità competente, specificando i motivi per i quali, alla luce dei criteri fissati nel paragrafo 3, un rimborso è stato rifiutato o rinviato in tutto o in parte.
4. Se nello stesso periodo di tempo si adottano varie decisioni in materia di limitazione del rimborso, gli enti possono documentare tali decisioni in un unico complesso di documenti.
Sezione 2. Filtri prudenziali
Art. 12 Il concetto di plusvalenza ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Il concetto di plusvalenza di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 indica qualsiasi plusvalenza rilevata per l’ente che sia contabilizzata come aumento di qualsiasi elemento dei fondi propri e sia connessa al reddito futuro atteso derivante dalla vendita di attività cartolarizzate quando queste sono cancellate dallo stato patrimoniale dell’ente nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione.
2. La plusvalenza rilevata è calcolata come differenza tra gli elementi di cui alle seguenti lettere a) e b) determinati in sede di applicazione della pertinente disciplina contabile:
a) il valore netto delle attività ricevute comprensivo di tutte le nuove attività ottenute diminuito di qualsiasi altra attività data o di tutte le nuove passività assunte;
b) il valore contabile delle attività cartolarizzate o della parte eliminata contabilmente.
3. La plusvalenza rilevata connessa al reddito futuro atteso fa riferimento, in questo contesto, al futuro «margine positivo» previsto ai sensi dell’articolo 242 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Sezione 3. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
Art. 13 Deduzioni delle perdite relative all’esercizio in corso ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Per calcolare il capitale primario di classe 1 durante l’anno, e indipendentemente dal fatto che l’ente chiuda o meno i propri conti finanziari alla fine di ogni periodo intermedio, l’ente redige il conto profitti e perdite e deduce le perdite dagli elementi del capitale primario di classe 1 allorché si verificano.
2. Ai fini della redazione del conto profitti e perdite a norma del paragrafo 1, le entrate e le spese sono determinate secondo la stessa procedura e sulla base degli stessi principi contabili seguiti per la relazione finanziaria di fine anno. Le entrate e le spese sono stimate con prudenza e assegnate al periodo intermedio nel quale si sono verificate, in modo che a ciascun periodo intermedio venga assegnato un importo ragionevole delle entrate e delle spese annuali previste. Degli eventi rilevanti o non ricorrenti si tiene conto integralmente e tempestivamente nel periodo intermedio nel quale si verificano.
3. Se le perdite relative all’esercizio in corso hanno già ridotto gli elementi del capitale primario di classe 1 in seguito a una relazione finanziaria intermedia o di fine anno, la deduzione non è necessaria. Ai fini del presente articolo, per relazione finanziaria si intende che profitti e perdite sono stati determinati dopo la chiusura dei conti intermedi o annuali, conformemente alla disciplina contabile cui l’ente è soggetto a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali e della direttiva 86/635/CEE del Consiglio9 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano ugualmente ai profitti e alle perdite inclusi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate.