Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20573 del 31/07/2019 (Rv. 654866 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione o rimborso dell'eccedenza di imposta - Tardiva presentazione della dichiarazione - Credito di imposta in essa esposto - Riportabilità nella dichiarazione annuale successiva - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d'imposta prevista dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, "a tutti gli effetti", all'omessa presentazione ai sensi art. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 24 del 1979), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)