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Sez. 1, Sentenza n. 5386 del 28/02/1972 Ud. (dep. 04/08/1972) Rv. 121738 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - IRREVOCABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121738-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - IRREVOCABILITA - CONDIZIONI.*

In materia contravvenzionale l'agente non puo invocare la propria buona fede, quando l'errore sia dipeso da ignoranza della legge penale, la quale non scusa in virtu del preciso disposto dell'art 5 cod pen. la buona fede puo, invece, operare quando sia intervenuto un elemento positivo che abbia fatto sorgere nel soggetto la ragionevole convinzione della liceita della propria condotta(es: un provvedimento della pubblica amministrazione). Tale convinzione, peraltro, deve essere ragionevole e immune da colpa: in tal caso, infatti la contravvenzione non e punibile perche, mancando l'elemento subiettivo per difetto di colpa, non e configurabile la fattispecie del reato contravvenzionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)