Regolamento (CE, Euratom) N. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee INDICE >SPAZIO PER TABELLA>
Testo in vigore al
Art. 179
1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.
2. Le spese di funzionamento risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità degli usi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.
3.
Le istituzioni informano, quanto prima, i due rami dell'autorità di bilancio di qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio.
Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'istituzione interessata, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 282 del trattato CE e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza della Comunità.
Il parere è trasmesso all'istituzione interessata entro un termine di due settimane a decorrere da tale notifica.
Titolo VII. Esperti
Art. 179 bis
Le modalità di esecuzione includono procedure specifiche per la selezione di esperti, retribuiti sulla base di un importo fisso, incaricati di assistere le istituzioni, in particolare, nella valutazione delle proposte e delle domande di sovvenzione o dei bandi di gara, e di fornire assistenza tecnica per il seguito e la valutazione finale dei progetti finanziati dal bilancio.
Parte terza. Disposizioni transitorie e finali
Titolo I. Disposizioni transitorie
Art. 180
Art. 181
1. Per quanto riguarda i Fondi di cui all'articolo 155, paragrafo 1 per i quali gli atti di base sono stati abrogati prima dell'applicazione del presente regolamento, gli stanziamenti disimpegnati a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati da detti Fondi.
2. La base di dati centrale di cui all'articolo 95 viene creata entro il 1o gennaio 2009.
3. Per gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative di cui alla normativa sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006 per cui devono ancora essere effettuati pagamenti comunitari ai fini della liquidazione finanziaria degli impegni comunitari ancora da liquidare fino al termine dell'assistenza, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, a condizione che gli stanziamenti in questione:
siano destinati allo stesso obiettivo, oppure
riguardino iniziative comunitarie o azioni innovative e assistenza tecnica e formino oggetto di storno a favore di misure della stessa natura.
4. L'articolo 30, paragrafo 3 si applica al fondo menzionato all'articolo 148, paragrafo 1, per la prima volta in relazione ai pagamenti a carico del bilancio 2008.
Titolo II. Disposizioni finali
Art. 182
Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.
Art. 183
La Commissione adotta le modalità d'esecuzione del presente regolamento.
Art. 184
Ogni tre anni, o ogniqualvolta ciò risulti necessario, il presente regolamento è riesaminato in base alla procedura di cui all'articolo 279 del trattato CE e all'articolo 183 del trattato Euratom, previo ricorso alla procedura di concertazione, se il Parlamento europeo lo richiede.
Art. 185
1. La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio. I regolamenti finanziari di questi organismi possono discostarsi dal regolamento quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento e previo accordo della Commissione.
2. Il discarico per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1, è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.
3. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1, le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.
Art. 186
Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.
Art. 186 bis
L'articolo 61, paragrafo 1, terzo comma e l'articolo 85, paragrafo 3, saranno rivisti nel 2013 tenendo debitamente conto della specificità del SEAE e, in particolare, di quella delle delegazioni dell'Unione e se del caso di una capacità di gestione finanziaria adeguata del SEAE.
Art. 187
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2003.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002. Per il Consiglio Il Presidente J. Matas I Palou GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 292. GU C 92 del 17.4.2002, pag. 1.