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Sez. 1, Sentenza n. 11374 del 25/10/1991 (Rv. 474419 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - In genere | Nuova disciplina delle imposte sui redditi ex D.P.R. n. 517 del 1986 - Applicabilità a periodi di imposta anteriori al 1988 - Condizione - Accertamento - Inammissibilità in sede di legittimità - Rilevabilità e applicabilità dello "jus superveniens" a situazioni pregresse - Divieto - Limiti.
Stato
decisa il 1991-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474419-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - In genere

L'applicabilità della disciplina delle imposte sui redditi, dettata dal nuovo T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 517, a periodi di imposta anteriori al 1988, non è automatica, ma, a norma dell'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, richiede un riscontro di "conformità" alle nuove disposizioni delle dichiarazioni dei redditi "validamente presentate" dai contribuenti nel vigore della precedente normativa. Tale accertamento non può essere compiuto in sede di leggittimità e, pertanto, lo "jus superveniens" non può ivi essere rilevato ed applicato a situazioni pregresse, salvo che l'anzidetto requisito di "conformità" già risulti incontrovertibilmente dagli atti processuali, così da poter essere affermato senza necessità di ulteriori indagini.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)