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Sez. L, Sentenza n. 2618 del 22/04/1980 (Rv. 406362 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - DIPENDENTI CHIAMATI AD ADEMPIERE FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - COINCIDENZA DI DETTI GIORNI CON IL SABATO NON LAVORATIVO E CON LA DOMENICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406362-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - DIPENDENTI CHIAMATI AD ADEMPIERE FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE - COINCIDENZA DI DETTI GIORNI CON IL SABATO NON LAVORATIVO E CON LA DOMENICA - IRRILEVANZA.*

A norma dell'art 119 del tu delle leggi per l'elezione della camera dei deputati, approvato con DPR 30 marzo 1957 n 361, e dell'art 50 della legge 25 maggio 1970 n 352 (contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo), che riconoscono tre giorni di ferie retribuite - senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di leggi o di accordi sindacali o aziendali in vigore - ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve la retribuzione per tutti e tre i giorni anzidetti, anche se coincidono con i giorni del sabato e della domenica, a nulla rilevando che il sabato sia giorno non lavorativo e la domenica giorno festivo.*

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 25/05/1970 num. 352 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)