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Sez. L, Sentenza n. 1281 del 19/02/1983 (Rv. 426068 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 54 DEL 1977 - EFFICACIA ABROGATIVA GENERALE - CONSERVAZIONE DELLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA DISCIPLINA ECONOMICA-RETRIBUTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426068-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 54 DEL 1977 - EFFICACIA ABROGATIVA GENERALE - CONSERVAZIONE DELLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA DISCIPLINA ECONOMICA-RETRIBUTIVA - ESCLUSIONE.*

La legge 5 marzo 1977 n. 54 - la quale (art. 1) ha disposto che alcuni giorni (Epifania, S. Giuseppe, ascensione, corpus domini, ss. Apostoli Pietro e Paolo, 2 giugno e 4 novembre) cessino di essere considerati festivi agli effetti civili - ha un'efficacia abrogativa generale, nel senso della soppressione sic et simpliciter delle predette festività (già considerate dalla disciplina anteriore), che non può essere intesa limitativamente nel senso della conservazione della legislazione precedente per quanto concerne la disciplina economico-retributiva delle festività soppresse, la quale è stata invece riservata alla contrattazione collettiva, di cui è espressione l'accordo interconfederale stipulato il 26 gennaio 1977 e formalizzato il 4 maggio dello stesso anno, dopo l'entrata in vigore di detta legge.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 CORTE COST., Contr. Coll. 26/01/1977, Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)