Sez. 1, Sentenza n. 1344 del 05/12/1994 Ud. (dep. 10/02/1995) Rv. 200240 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere | Ascolto delle registrazioni - Avviso al difensore - Obbligo - Sussistenza - Esame delle trascrizioni delle registrazioni - Avviso al difensore - Obbligo - Esclusione - Ragioni.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere
In materia di intercettazioni telefoniche, ai sensi dell'art. 268 comma sesto, cod. proc. pen. l'obbligo di avviso al difensore sussiste solo per l'ascolto delle registrazioni e non per l'esame delle loro trascrizioni. Infatti la trascrizione delle registrazioni è un atto successivo disposto dal giudice ai sensi dell'art. 268 comma settimo cod. proc. pen. e all'esito di tali operazioni non è previsto il deposito degli atti trascritti, in quanto le trascrizioni sono inserite nel fascicolo del dibattimento e, quindi, sono direttamente esaminate dal difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)