Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti
Testo in vigore al
Art. 17
1. E' lavoro notturno quello che inizia non dopo le ore 5,30 o che termina dopo le ore 0,30.
2. Il giornalista tenuto a prestare la sua opera in orario notturno ha diritto alla maggiorazione del 12 per cento da calcolarsi sul minimo di stipendio mensile della categoria di appartenenza, ragguagliabile in caso di prestazione giornaliera ad un ventiseiesimo del minimo stesso.
3. La maggiorazione predetta ha valore per le citta' di: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo. Roma, Torino, Trieste, Varese, Venezia. Per tutte le altre citta' la maggiorazione e' dell'8%.
4. Della maggiorazione per il lavoro notturno sara' tenuto conto ai soli fini delle indennita' di liquidazione e della previdenza, escluso ogni altro effetto contrattuale.
5. Norma transitoria.
6. In relazione alla nuova disciplina del lavoro. notturno attuata con Contratto Nazionale di Lavoro giornalistico 29 novembre 1955, si conviene:
- per i giornalisti che erano in servizio al 1 dicembre 1955 e che, alla data di entrata in vigore del presente contratto, abbiano uno stipendio di fatto superiore ai 122/100 del nuovo minimo di stipendio della categoria di appartenenza, senza tener conto degli aumenti periodici di anzianita', degli eventuali aumenti di merito concessi dal 1 dicembre 1955 ad oggi, e, per coloro che ne hanno fruito, dell'aumento di cui all'accordo 25 giugno 1952, si intende che lo stipendio di fatta e' comprensivo a tutti gli effetti della maggiorazione per il lavoro notturno e pertanto a tali giornalisti non spetta la maggiorazione prevista dall'art. 17 del presente contratto;
- per i giornalisti che nelle condizioni di cui sopra, abbiano uno stipendio di fatto compreso fra i 122/100 ed i 110/100 del minimo di stipendio della categoria, la maggiorazione per il lavoro notturno sara' pari all'importo della differenza tra lo stipendio di fatto ed i 132/100 del minimo stipendiale della categoria;
- per i giornalisti elle nelle condizioni di cui sopra, abbiano uno stipendio di fatto inferiore ai 110/100 del minimo di stipendio della categoria, la maggiorazione del lavoro notturno sara' pari al 12% o all'8% da calcolarsi a sensi dell'art. 17.
Art. 18
1. Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non puo' superare le sei ore, sia di notte che di giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che termina dopo la mezzanotte.
2. In considerazione della particolarita' delle funzioni dello stenografo la sesta ora del lavoro notturno, quando sia richiesta, sara' compensata con un ventiseiesimo della retribuzione mensile diviso per sei.
3. Restano fermi i massimi di orario eventualmente goduti sino alla data di entrata in vigore del presente contratto dagli stenografi, in quanto costituiscono condizioni individuali di maggior favore.
4. Il lavoro compiuto dagli stenografi nei giorni non festivi, oltre l'orario di categoria, deve essere compensato con una maggiorazione del 50% se diurno e dell'80% se notturno, sulla cifra della retribuzione e in aggiunta alla stessa, ragguagliata ad ore. Il ragguaglio si calcola dividendo la retribuzione mensile per 26 e il quoziente ottenuto per 6, salvo i migliori trattamenti individuali in atto. Dal ragguaglio sono esclusi i compensi fissi eventualmente percepiti dallo stenografo per incarichi non attinenti strettamente alla sua prestazione stenografica.
Art. 19
1. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, le festivita' nazionali del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 4 novembre, nonche' le festivita' infrasettimanali: 1 gennaio, 6 gennaio, 19 marzo, lunedi' di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la ricorrenza del Patrono della citta' in cui ha sede il giornale.
2. Quest'ultima festivita' sara' spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le Organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincida con altra festivita' infrasettimanale o nazionale.
3. Il giornalista che nelle festivita' nazionali o infrasettimanali non presta la sua opera non ha diritto ad alcun compenso, oltre la normale retribuzione, purche' la festivita' non coincida con la domenica. Quando la festivita' coincide con la domenica, ancorche' non vi sia prestazione, il giornalista ha diritto ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.
4. Il giornalista che nelle festivita' predette (fatta eccezione per quelle del 1 maggio, 15 agosto e 25 dicembre) e' chiamato a prestare la sua opera, ha diritto, in aggiunta alla sua retribuzione mensile - per le festivita' infrasettimanali:
- quando essa non coincida con la domenica ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile;
- quando essa coincida con la domenica ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile oltre al normale compenso per il lavoro domenicale (maggiorazione dell'80%);
- per le festivita' nazionali:
- in ogni caso ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell'80%.
5. Nelle festivita' del 1 maggio, 15 agosto e 25 dicembre, il giornalista non e' tenuto a prestare la sua opera.
6. Fermo restando il riposo compensativo a norma di legge, il lavoro compiuto dal giornalista in domenica verra' retribuito con la corresponsione della sola maggiorazione dell'80% calcolata sul ventiseiesimo della retribuzione mensile.
7. I compensi e le maggiorazioni di cui al presente articolo spettano qualunque sia il numero delle ore prestato nel giorno festivo.
Art. 20
1. Ai giornalisti professionisti capi famiglia verranno corrisposti dall'Editore gli assegni familiari per le persone a carico nella stessa misura e con le stesse modalita' stabilite dalle norme di legge vigenti in tema di assegni familiari per gli impiegati dell'industria. Gli Editori sono tenuti a versare alla speciale gestione assegni familiari presso l'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani i contributi che saranno annualmente stabiliti nella misura occorrente per corrispondere gli assegni agli aventi diritto e per le spese della gestione stessa.
Art. 21
1. La previdenza e l'assistenza per i giornalisti professionisti sono gestite dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", secondo le norme di legge.
2. L'editore tratterra' sulla retribuzione del giornalista e versera' all'Istituto predetto, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali posti dalla legge a carico del giornalista stesso, anche gli eventuali contributi supplementari che venissero determinati dal Consiglio d'Amministrazione dall'Istituto, nonche' le rate dei prestiti concessi dall'Istituto ai giornalisti.
Art. 22
1. Il redattore il quale disimpegna per sei mesi consecutivi funzioni superiori a quelle antecedentemente esercitate, ha diritto a ritenere definitiva la sua nuova destinazione. salvo che si tratti di sostituzione di personale assente per cause di forza maggiore o per incarichi esterni di carattere temporaneo. Da tale disposizione sono escluse le funzioni di direttore, condirettore, vice direttore.
2. Salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in una determinata citta' non puo' essere trasferito di sede in un'altra citta' e potra' considerare il trasferimento nel quale non concordi, come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'editore.
3. La disposizione del comma precedente non si applica ai giornalisti in servizio all'estero che abbiano rapporto con una sola azienda dalla quale siano stati inviati all'estero.
4. In caso di trasferimento effettuato a termini del presente contratto, o comunque accettato dal giornalista, spettera' al medesimo il rimborso delle spese preventivamente concordate con l'editore per se', per le persone di famiglia, per la mobilia ed il bagaglio, oltre ad una indennita' pari ad un mese di stipendio.
PERMESSO SINDACALE
Art. 23
1. I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, redattore con meno di 18 mesi di anzianita' professionale hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di vacanza retribuito come segue:
- un mese per coloro che hanno una anzianita' aziendale fino ad anni 10:
- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianita' aziendale di oltre 10 anni e sino a 25;
- trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianita' aziendale di oltre 25 anni.
Le festivita' nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie, o al pagamento del relativo trattamento economico, a scelta dell'editore. Al giornalista che non abbia maturato l'anno di anzianita' nel periodo normale delle ferie, il godimento delle ferie medesime potra' essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovra' essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento e' certo e comunque non oltre il 31 dicembre. Il compenso sostitutivo sara' calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi. Nel caso di cessazione del rapporto, i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo delle ferie per il periodo delle ferie maturate e non godute. Il godimento delle ferie retribuite e' garantito al giornalista di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 12, in ragione di 22 giorni per ogni anno di servizio prestato. Ai giornalisti professionisti di cui al primo comma che abbiano una anzianita' aziendale di oltre 5 anni oppure che abbiano un'anzianita' aziendale non inferiore a 2 anni ed un'anzianita' professionale superiore a 10 anni, saranno concessi permessi straordinari retribuiti per complessivi 4 giorni lavorativi nell'anno. Nessun compenso sostitutivo e' dovuto a coloro che rinunciano in tutto o in parte ai permessi di cui al comma precedente. Al giornalista, che ne faccia richiesta per giustificati ed eccezionali motivi sara' concesso, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi senza retribuzione. I giornalisti che fossero chiamati a ricoprire cariche pubbliche avranno diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino a 12 mesi senza retribuzione. Il periodo di aspettativa verra' considerato come trascorso in servizio agli effetti dell'anzianita', quando all'atto della concessione il giornalista abbia almeno due anni di anzianita' di servizio. Ai giornalisti che fanno parte del Consiglio Direttivo o del Consiglio Nazionale o del Collegio Nazionale dei Probiviri della Federazione Nazionale Stampa Italiana o della Commissione Unica per la tenuta degli Albi Professionali dei Giornalisti, ivi compresi i Presidenti dei Comitati Regionali o Interregionali degli Albi o del Consiglio d'Amministrazione o del Comitato Esecutivo dell'Istituto di Previdenza dei Giornalisti o che risultino delegati nelle Commissioni nazionali per le trattative sindacali o al Congresso Nazionale della categoria, saranno concessi brevi permessi richiesti per tali loro funzioni, compatibilmente con le esigenze del servizio. Nota a verbale. In caso di malattia o infortunio di seria entita', sopraggiunti durante il godimento delle ferie, l'azienda valutera' se computare o meno il periodo di malattia o di infortunio nel numero dei giorni di ferie fruiti.
Art. 24
1. Ai giornalisti che contraggono matrimonio e' dovuto in occasione delle nozze un congedo matrimoniale retribuito di giorni 20. Nessun compenso sostitutivo e' dovuto coloro che rinunciano volontariamente a tutto o a parte di detto permesso.
2. E' in facolta' della giornalista che contragga matrimonio di chiedere la risoluzione del rapporto di impiego con il pagamento delle indennita' di licenziamento.
3. Uguale facolta' e' accordata alla giornalista che si dimetta in caso di gravidanza o a seguito di parto.
4. Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Art. 25
1. In caso di infortunio o di malattia riconosciuta al direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, redattore con meno di 18 mesi di anzianita' professionale, non in prova, verra' riconosciuto il seguente trattamento:
1) per anzianita' di servizio fino a 5 anni conservazione del posto per 8 mesi e corresponsione della retribuzione intera per i primi 3 mesi e della meta' di essa per altri 3 mesi;
2) per anzianita' di servizio fino a 10 anni conservazione del posto per 10 mesi e corresponsione della retribuzione intera per i primi 4 mesi e di meta' di essa per altri 4 mesi;
3) per anzianita' di servizio oltre 10 anni conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione, della retribuzione intera per i primi 5 mesi e della meta' di essa per altri 5 mesi.
2. Il trattamento di cui sopra cessera' qualora il giornalista con piu' periodi di malattia raggiunga in complesso - durante 14, 16, 18 mesi consecutivi, rispettivamente nei casi di cui ai predetti n. 1, 2 e 3 - i limiti massimi di conservazione del posto previsti per le anzianita' di servizio sopra indicate. Se alla scadenza dei termini sopra indicati la azienda receda dal contratto, al giornalista spettera' il trattamento di liquidazione stabilito dal presente contratto.
3. Il periodo della malattia e' computato nella determinazione della anzianita' agli effetti delle indennita' di licenziamento.
4. In caso di malattia o infortunio per cause di lavoro, sara' conservato il posto fino alla guarigione clinica.
Art. 26
1. La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva da' diritto al giornalista alla conservazione del posto senza percezione di stipendio, ne' assegni di qualsiasi altra natura per tutta la durata della ferma. Il periodo di tempo passato sotto le armi per servizio di leva viene computato ai fini della anzianita'.
2. In caso di richiamo alle armi il trattamento sara' quello stabilito dalle norme di legge.
Art. 27
1. La risoluzione del rapporto costituito a sensi degli articoli 1 e 2 del presente contratto, quando non avvenga per fatto o per colpa del giornalista cosi' grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, e' regolata dalle seguenti norme:
a) al direttore, al condirettore, al vice direttore, spetta una indennita' fissa pari a 12 mesi di retribuzione;
b) al redattore capo, al corrispondente titolare da Roma, o al capo dell'ufficio romano di corrispondenza spetta una indennita' fissa pari a 9 mesi di retribuzione;
c) al capo servizio spetta una indennita' fissa pari a 7 mesi di retribuzione;
d) a tutti gli altri giornalisti, anche residenti all'estero, spetta una indennita' fissa pari a sei mesi di retribuzione.
2. In aggiunta alla indennita' fissa di cui ai paragrafi precedenti, spetta una indennita' di anzianita' pari ad una mensilita' di retribuzione per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
3. In caso di dimissioni del giornalista dovra' essere corrisposta la sola indennita' di anzianita' nelle misure seguenti:
a) 50% ai giornalisti che non abbiano superato i 5 anni di servizio;
b) 100% ai giornalisti che all'atto delle dimissioni abbiano superalo i 5 anni di servizio nella azienda.
4. Il giornalista che abbia una anzianita' eccedente i 20 anni di servizio avra' inoltre diritto alla corresponsione di meta' della indennita' fissa di cui ai paragrafi precedenti.
5. Il giornalista, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potra' abbandonare l'azienda, senza dare un preavviso di 2 mesi. La inosservanza di tale disposizione dara' diritto all'editore di avere una indennita' equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale e' mancata la prestazione del giornalista.
6. Dichiarazione a verbale.
7. Le parti dichiarano di avere inteso convenire che data la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico, in caso di recesso ad nutum da parte dell'editore, e' da escludersi, cosi' come per il passato e' sempre stata esclusa, la possibilita' di un periodo di preavviso lavorato per il giornalista professionista (sia esso addetto ai quotidiani che ai periodici) e che quindi, nel caso predetto, oltre alla indennita' di anzianita' e' dovuta, a totale tacitazione di ogni competenza per cessazione del rapporto, la indennita' fissa, nella misura integrale ed inderogabile stabilita dagli articoli 27 e 39 del contratto nazionale di lavoro, qualunque sia - superato l'eventuale periodo di prova - l'anzianita' di servizio del giornalista professionista, restando assorbita nella predetta indennita' fissa, quella prevista dall'art. 2118 del Codice civile.
8. Nota particolare
9. La Federazione Italiana Editori Giornali da' atto che con la convenzione di cui alla suddetta dichiarazione, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana non ha inteso pregiudicare ne' rinunciare a diritti che potessero derivare ai giornalisti da
eventuali, future evoluzioni legislative o giurisprudenziali.1
Art. 28
1. Agli effetti della liquidazione della indennita' fissa e della indennita' di anzianita', la retribuzione mensile sara' determinata moltiplicando per 12 l'ultima retribuzione mensile, aggiungendo i 30 ventiseiesimi della retribuzione stessa (13a mensilita'), nonche' l'importo dell'indennita' redazionale, e dividendo la somma risultante per 12.
2. Nella retribuzione medesima saranno computati i compensi speciali percepiti da almeno sei mesi consecutivi per incarichi giornalistici di carattere continuativo. Dal computo della liquidazione sono escluse le retribuzioni per lavori domenicali e festivi, tranne il caso che siano state concordate a forfait.
3. Sono paramenti esclusi i rimborsi spese anche se convenuti a forfait e le gratificazioni non contrattuali.
4. Quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per licenziamento o per morte del prestatore d'opera, lo stipendio e ogni altro assegno mensile fisso cessano con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte.
5. Quando la cessazione dipenda da dimissioni, gli stipendi e gli assegni cessano alla data delle dimissioni. Se il giornalista abbia prestato la sua opera alternativamente in orario notturno e diurno, ai fini della liquidazione della indennita' di anzianita'; si prendera' per base la retribuzione di fatto corrisposta nei due turni e se ne calcolera' la media tenendo conto del periodo di servizio prestato dal giornalista in ciascuno dei due turni durante gli ultimi dodici mesi.
6. Qualora il giornalista abbia prestato la sua opera in turno notturno per un periodo non inferiore agli 8 anni dei quali almeno tre consecutivi ed al momento della cessazione del rapporto presti lavoro in turno diurno, la liquidazione della indennita', per la parte relativa a tale periodo, sara' effettuata sulla base della retribuzione spettante per il turno notturno.
7. Ai fini della determinazione del periodo di cui al comma che precede non sara' tenuto conto del servizio prestato antecedentemente al 23 luglio 1947.
8. Le indennita' di licenziamento debbono essere versate non oltre otto giorni dalla data della cessazione del rapporto.
9. In caso di controversia sull'ammontare della liquidazione, l'editore versera' al giornalista, entro i termini di cui al comma precedente, la parte non contestata delle indennita'.
Art. 29
1. Si intendono per compensi fissi quelli corrisposti al giornalista per incarichi speciali aventi carattere di continuita'.
2. Se in costanza di rapporto tali compensi fissi vengono a cessare, saranno dovute al giornalista, in base all'entita' dei compensi stessi una indennita' di anzianita' commisurata alla effettiva durata dell'incarico ed una indennita' fissa pari alla meta' di quella prevista dall'art. 27 o 39 a seconda, che il rapporto sia costituito con una azienda editrice di giornali quotidiani ovvero con azienda editrice di periodici.
Art. 30
1. Nel caso di trapasso di proprieta' della azienda i diritti acquisiti dal giornalista si intendono riconosciuti dal nuovo proprietario. Il trapasso non determina il diritto del giornalista di ottenere la liquidazione, salvo ricorrano i casi di cui all'art. 32.
2. Nel caso di cessazione dell'azienda per qualsiasi causa competono al giornalista le indennita' di licenziamento.
Art. 31
1. Nel caso di morte del giornalista, l'editore sara' tenuto a versare immediatamente al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del giornalista, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, una indennita' pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento nel giorno della morte.
2. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, l'indennita' sara' attribuita secondo le norme della successione.
Art. 32
1. Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignita' professionale del giornalista, questi potra', chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennita' di licenziamento.
2. Uguale diritto spetta al giornalista al quale per fatti che comportino la responsabilita' dell'editore si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignita'.
Art. 33
1. Il giornalista che abbia raggiunto il 60 anno di eta' ed un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda di almeno tre anni ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennita' di licenziamento.
2. Ove dopo tale risoluzione egli fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica conservera' il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico: peraltro, in caso di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a fatto o a colpa del giornalista cosi' grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto egli avra' diritto a conseguire un'indennita' di anzianita' pari ad una mensilita' di retribuzione per ogni anno o frazione di anno prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad una indennita' fissa pari ad un sesto di quella prevista dagli artt. 27 o 39 del presente contratto, a seconda che il rapporto fosse costituito con azienda editrice di giornali quotidiani, ovvero con azienda editrice di periodici.
Art. 34
1. Nelle aziende editrici di giornali e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 15 redattori, potra' essere istituito un comitato di redazione al quale e' demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente CCNL.
2. Ad esso e' particolarmente attribuito il compito di:
a) mantenere il collegamento con gli organi direttivi delle Associazioni Regionali di categoria e i giornalisti dipendenti dall'azienda;
b) controllare attraverso le indicazioni degli interessati l'applicazione esatta del contratto di lavoro;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive insorgenti tra le parti.
3. Potra' inoltre esprimere pareri e formulare proposte stilla organizzazione dei servizi ai fini del miglioramento dei giornali.
4. Tale comitato sari costituito da non piu' di tre membri da eleggersi tra i giornalisti professionisti della azienda.
5. Se il numero dei redattori e' inferiore a 15 in luogo del comitato di redazione potra' essere eletto un fiduciario con compiti analoghi a quelli del comitato di redazione.
6. I membri del comitato di redazione o di fiduciario verranno eletti dall'assemblea dei redattori e la loro nomina dovra' essere notificata all'editore dall'Associazione Regionale di stampa. Essi dureranno in carica per un periodo massimo di un anno e potranno essere rieletti. I componenti del comitato di redazione e il fiduciario non potranno essere licenziati o trasferiti in difetto di loro consenso senza il nulla osta dell'Associazione Regionale di stampa. Tale nulla osta verra' rilasciato entro otto giorni dalla richiesta quando il licenziamento non dipenda dalla attivita' sindacale svolta dai componenti medesimi nella loro funzione di membri del Comitato di redazione o in quella di fiduciario.
7. In caso di dissenso il giudizio spettera' al collegio di cui all'art. 43.
8. La tutela prevista dai comma precedenti per i membri dei comitati di redazione e per i fiduciari e' estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali ed interregionali di stampa.
9. Qualora il giornalista che esplica le mansioni suddette abbia commesso mancanze tali da legittimare il licenziamento in tronco, questo potra' essere effettuato dall'editore, salvo il successivo esperimento della procedura di cui sopra.
Art. 35
1. Nelle imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, indipendentemente dal numero dei redattori e nelle aziende editrici di pubblicazioni settimanali e bisettimanali di particolare importanza, le quali per la loro attrezzatura redazionale ed il loro carattere nazionale diano garanzia di assicurare una seria preparazione professionale del praticante, e che abbiano almeno sei giornalisti professionisti dipendenti ai quali sia riconosciuta l'applicazione del presente contratto, potranno essere assunti come praticanti coloro che i ne abbiano i requisiti, ma solo nelle redazioni e in ragione di uno su dieci redattori o frazioni di dieci.
2. In nessun caso potranno essere affidati posti direttivi a praticanti.
3. L'assunzione del praticante verra' comunicata dall'editore all'Associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, con lettera raccomandata entro dieci giorni.
4. Ai praticanti. superato il periodo di prova di tre mesi, e' dovuto il seguente trattamento:
a) nei casi di infortunio o malattia avranno diritto alla conservazione del posto per tre mesi. Durante il primo mese avranno diritto alla intera retribuzione e per i successivi due mesi a meta' della stessa;
b) ad un periodo annuale di ferie di 15 giorni;
c) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;
d) alla 13a mensilita' nella misura e con le modalita' previste dall'art. 15 ;
e) ai compensi ed alle maggiorazioni previste dall'art. 10 per il
lavoro prestato durante i giorni festivif) alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall'art. 17 per il lavoro notturno;
g) in caso di licenziamento, non dovuto a fatto o a colpa tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, avranno diritto ad un termine di preavviso di un mese. In mancanza di preavviso sara' loro dovuta una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso. Avranno Inoltre diritto ad una indennita' di tante mezze mensilita' di retribuzione quanti sono gli anni di servizio prestato;
h) in caso di dimissioni, il praticante non potra' abbandonare la azienda senza dare il preavviso di un mese. La inosservanza di tale disposizione dara' diritto all'editore di avere una indennita' equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale e' mancata la prestazione del praticante;
i) nel caso di chiamata o richiamo alle armi valgano le disposizioni di legge.
5. Ai praticanti verra' corrisposto un equo compenso mensile non inferiore, dopo i primi tre mesi di servizio, al sessanta per cento del minimo di stipendio dovuto al redattore ordinario e non inferiore, dopo i primi 12 mesi di servizio al 75% del predetto minimo. Verra' inoltre corrisposta la indennita' di contingenza.
6. All'atto della loro assunzione i praticanti dovranno esibire all'editore la prova documentale del periodo di pratica giornalistica, eventualmente svolta presso altri editori di giornali quotidiani, presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa o aziende editrici di pubblicazioni settimanali o bisettimanali, come indicato nel primo comma del presente articolo, corredandola del certificato di iscrizione all'Albo professionale dei giornalisti - elenco praticanti.
7. Il praticante deve prestare la sua opera per almeno sei mesi consecutivi nell'ultima azienda presso la quale matura l'anzianita' dei 18 mesi previsti dalle vigenti disposizioni ed ottenere la dichiarazione di idoneita' rilasciata dal direttore e quella dell'editore che documentino l'esistenza del regolare rapporto di lavoro, ai fini del passaggio nella categoria dei professionisti.
8. Il praticante che abbia compiuto il periodo di praticantato avra' diritto al trattamento contrattuale dei giornalisti professionisti dalla data della stia iscrizione nell'Albo dei professionisti.
9. All'atto della risoluzione del rapporto, il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nella azienda quale praticante sara' computato ai soli effetti della indennita' di licenziamento.
Art. 36
1. Ai pubblicisti che prestano la loro opera con le caratteristiche e le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del presente contratto presso aziende editrici di giornali quotidiani o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, compatibilmente con quanto disposto all'art. 5 si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 (limitatamente al 1, 2 e 4 comma), 14, 15, 19, 24, 25, 26 e 28 (per quanto di ragione) 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 37 e 43.
2. I pubblicisti hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuite di 22 giorni lavorativi.
3. Per quanto riguarda la aspettativa ed i permessi sindacali, le festivita' cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo delle ferie non godute, valgono le corrispondenti norme di cui all'art. 23.
4. La risoluzione del rapporto quando non avvenga per fatto o per colpa del pubblicista cosi' grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso da' diritto ad un preavviso da parte dell'editore di due mesi se il pubblicista non ha superato i 5 anni di anzianita' aziendale e di tre mesi se egli ha superato i 5 anni di anzianita' aziendale, nonche' alla corresponsione di una indennita' di anzianita' pari ad un mese di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.
5. Per le frazioni di anno saranno corrisposti i relativi dodicesimi.
6. Il pubblicista, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potra' abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale disposizione dara' diritto all'editore di avere un'indennita' equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale e' mancata la prestazione.
7. In caso di dimissioni del pubblicista dovra' essere corrisposta, dall'editore la sola indennita' di anzianita' nelle misure seguenti:
- 50% ai pubblicisti che all'atto delle dimissioni non abbiano superato i 5 anni di servizio prestato;
- 100% ai pubblicisti che all'atto delle dimissioni abbiano superato i 5 anni di servizio prestato.
8. Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle norme di legge.
Art. 37
1. Per i pubblicisti di cui all'ari. 36 le norme relative alle indennita' di licenziamento hanno valore solo con decorrenza dal 1 gennaio 1939. Per l'anzianita' di servizio precedente alla data suddetta l'indennita' di licenziamento, in quanto spettante, verra' al momento della risoluzione del rapporto liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825. oppure in base agli eventuali migliori usi locali.