Sez. 2, Sentenza n. 3783 del 21/11/1968 (Rv. 337180 - 01)
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - AZIONE POSSESSORIA RELATIVA ALLA DETENZIONE DI UN FONDO- ECCEZIONE DEL CONVENUTO FONDATA SULLA TITOLARITA DI UN RAPPORTO AGRARIO E SUL DIRITTO ALLA RELATIVA PROROGA LEGALE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA A FAVORE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - AZIONE POSSESSORIA RELATIVA ALLA DETENZIONE DI UN FONDO- ECCEZIONE DEL CONVENUTO FONDATA SULLA TITOLARITA DI UN RAPPORTO AGRARIO E SUL DIRITTO ALLA RELATIVA PROROGA LEGALE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA A FAVORE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE.*
Allorquando nel caso di un giudizio possessorio, instaurato relativamente alla detenzione di un fondo, il convenuto eccepisca di essere titolare di un rapporto agrario e di avere diritto alla proroga legale del relativo contratto tale posizione difensiva, si concreta nella opposizione alla avversa deduzione dell'illegittimita del possesso, e, piu precisamente, nell'allegazione di un titolo contrattuale giustificativo della detenzione. Pertanto, tale posizione non trasforma la quaestio dello spoglio in quella della proroga legale di un contratto agrario e, di conseguenza, non altera la natura possessoria della lite e, quindi, la Competenza a giudicarne del pretore. (V 1108-65 n.3042-56 n.1025-53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)