Sez. 3, Sentenza n. 5167 del 09/03/2005 (Rv. 581697 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE | Prova - Consegna al destinatario di una parte del carico - Onere probatorio del vettore.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE
In tema di trasporto di cose, in applicazione della norma di cui all'art. 1693 cod. civ., una volta provata dal mittente la quantità della merce affidata al vettore, spetta a costui di dimostrare, rispetto alla pretesa di risarcimento per la perdita dell'intero carico e al fine di limitare il suo obbligo risarcitorio, di avere consegnato al destinatario una parte del carico medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)