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Sez. 5, Ordinanza n. 22171 del 06/08/2024 (Rv. 672311-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Rettifica catastale in autotutela - Riduzione di valore e rendita - Impugnazione autonoma - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672311-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione di un atto di rettifica catastale, con cui l'Amministrazione si sia limitata a ridurre, in sede di autotutela conservativa, il valore e la rendita

dell'immobile precedentemente attribuiti, è inammissibile per carenza di interesse ad agire, trattandosi di una mera revoca parziale del precedente provvedimento e, pertanto, priva di innovatività e riconducibile a quello originario, di cui segue le sorti, non solo se questo è divenuto definitivo, ma anche se è stato tempestivamente impugnato.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)