Sez. 3, Sentenza n. 6999 del 06/06/1992 (Rv. 477598 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Riscatto (diritto di) - In genere | Vendita al terzo effettuata in data successiva e diversa da quella indicata nella "denuntiatio" - Esercizio del diritto di riscatto - Ammissibilità.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Riscatto (diritto di) - In genere
Il conduttore di immobile urbano per uso non abitativo ha diritto di esercitare il riscatto di cui all'art. 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392 non solo nei casi in cui il locatore che ha alienato a terzi l'immobile abbia omesso di comunicargli tempestivamente il suo proposito di alienazione, ma anche quando nella comunicazione sia stato omesso o erroneamente indicato il prezzo e le condizioni che, anche indirettamente, influiscono sui termini e le modalità del suo pagamento, come nel caso in cui la stipulazione dell'atto di vendita con il terzo sia stata effettuata in data successiva e diversa da quella indicata nella "denuntiatio", comportando uno spostamento della data di pagamento del prezzo rispetto a quella che il conduttore, a norma del quarto comma dell'art. 38 della detta legge, avrebbe dovuto osservare in base alla "denuntiatio".
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)