Sez. 1, Ordinanza n. 1170 del 17/04/1979 Cc. (dep. 06/07/1979) Rv. 142485 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - PLURALITA DI DOMICILIATARI - NOTIFICAZIONE AD UNO SOLO DI ESSI - SUFFICIENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - PLURALITA DI DOMICILIATARI - NOTIFICAZIONE AD UNO SOLO DI ESSI - SUFFICIENZA.*
Nell'ipotesi eccezionale di plurima elezione di domicilio per le notificazioni - che, non essendo vietata dalla legge, deve ritenersi valida - non occorre che la notificazione sia eseguita presso tutti i domiciliatari, ma e sufficiente che essa avvenga presso uno solo di essi. Ne discende che, in caso di notificazione avvenuta presso tutti i domiciliatari, si deve aver riguardo a quella eseguita per prima.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)