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Sez. 5, Sentenza n. 30387 del 10/07/2025 Ud. (dep. 08/09/2025) Rv. 288595-02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMISSIONE DI SOCCORSO | Elemento soggettivo - Dolo generico - Errore in ordine alla valutazione del pericolo o alle modalità di soccorso - Integrazione del dolo - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288595-02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMISSIONE DI SOCCORSO

Nel delitto di omissione di soccorso, non ricorre il dolo, quale necessario elemento soggettivo dello stesso, qualora l'omissione sia dovuta a un errore, ancorché colposo, compiuto dall'agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita, trattandosi di errore su un elemento costitutivo del reato, ovvero allorquando lo stesso agente, pur avendo consapevolezza della situazione di pericolo, abbia poi errato nella scelta delle modalità di soccorso, pur poste in essere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto erronea la conclusione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del dolo, in quanto fondata sulle conseguenze dell'omissione e non, invece, sulla base di un giudizio di prognosi postuma).

Cod. Pen. art. 593, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)