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Sez. 3, Sentenza n. 10147 del 25/07/2001 (Rv. 548470 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Decisione - Pronuncia con sentenza - Omessa indicazione dei giudici partecipanti alla deliberazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Risultanze del verbale di udienza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548470-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Nei procedimenti disciplinari davanti al tribunale nei confronti di notai, per quanto sia adottato il rito camerale, la decisione è pronunciata con sentenza, per espresso disposto della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (artt. 154 - 155), che, inoltre, all'art. 157, rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle norme del codice di procedura civile. Ne consegue che la omessa indicazione nella intestazione della sentenza dei giudici partecipanti alla deliberazione, ove tale partecipazione non sia desumibile, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., dalla sentenza medesima, rende la stessa affetta da nullità assoluta per vizio attinente alla costituzione del giudice, senza che possano rilevare in contrario le risultanze del verbale dell'udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 154, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)