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Sez. 3, Sentenza n. 15385 del 13/07/2011 (Rv. 618605 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Lucro cessante - Prova - Contenuto - Dimostrazione sulla base di elementi oggettivi della certezza o probabilità del pregiudizio - Necessità - Richiesta risarcitoria del coniuge superstite per morte da fatto illecito - Prova rigorosa dello stabile contributo economico ricevuto dal consorte defunto - Necessità - Esclusione - Onere di indicazione degli elementi probanti circa la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all'esistenza in vita della vittima - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618605-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Pertanto, nel caso di richiesta risarcitoria per morte da fatto illecito avanzata dal coniuge superstite, quest'ultimo, pur non essendo obbligato a fornire la prova rigorosa dello stabile contributo economico ricevuto dal consorte defunto, non è tuttavia esonerato dall'indicare al giudice gli elementi da cui possa dedursi la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all'esistenza in vita della vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)