Sez. 5, Sentenza n. 11349 del 30/08/2001 (Rv. 549127 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Appello incidentale tardivo - Proponibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE
Anche nel processo tributario è proponibile l'appello incidentale tardivo, sia perché l'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiama per le impugnazioni le norme processuali civili con la sola esclusione dell'art. 337 cod. proc. civ., sia perché l'art. 54 del citato D.Lgs. (norma che disciplina espressamente l'appello incidentale tributario) non contiene alcuna limitazione di sorta in ordine ai contenuti di questo strumento di difesa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)