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Sez. 5, Sentenza n. 11349 del 30/08/2001 (Rv. 549127 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Appello incidentale tardivo - Proponibilità.
Stato
decisa il 2001-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549127-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE

Anche nel processo tributario è proponibile l'appello incidentale tardivo, sia perché l'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiama per le impugnazioni le norme processuali civili con la sola esclusione dell'art. 337 cod. proc. civ., sia perché l'art. 54 del citato D.Lgs. (norma che disciplina espressamente l'appello incidentale tributario) non contiene alcuna limitazione di sorta in ordine ai contenuti di questo strumento di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)