Sez. 2, Sentenza n. 1759 del 17/06/1974 (Rv. 369939 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - EFFICACIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO - VIOLAZIONE - EFFETTI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - EFFICACIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO - VIOLAZIONE - EFFETTI.*
Il fatto che le regole da osservarsi nelle costruzioni contenute nei piani urbanistici siano essenzialmente dettate nell'interesse pubblico, non esclude la possibilita di una concorrente tutela dell'interesse privato; tali provvedimenti, infatti, in quanto contemplano direttamente immobili determinati, non possono non contemplare, indirettamente, gli immobili dei vicini, data la naturale ripercussione della attivita edilizia nell'ambiente in cui opera, sicche essi, oltre ad avere carattere ablatorio, in quanto impongono dei vincoli, hanno un contestuale carattere concessorio, in quanto assicurano dei vantaggi immediati a persone la cui posizione soggettiva e intimamente connessa (in rerum natura prima che nelle previsioni della legge) con quella dei destinatari delle prescrizioni. Dalla violazione di tali provvedimenti amministrativi, come dalla violazione delle leggi e dei regolamenti edilizi, pertanto, nascono a favore dei vicini dei diritti soggettivi aventi la stessa estensione di quelli garantiti dall'art 872 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)