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Sez. 1, Sentenza n. 5123 del 08/05/1991 (Rv. 472054 - 01)

Impresa - In genere | Gruppi di imprese - Soggetto giuridico autonomo - Conseguenze in tema di responsabilità degli amministratori.
Stato
decisa il 1991-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472054-01

Impresa - In genere

Il gruppo di imprese non costituisce un soggetto giuridico o comunque un centro di interessi autonomo rispetto alle società collegate e, pertanto, anche ai fini della responsabilità degli amministratori - quando manchi la prova di un accordo fra le varie società, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore - va valutato il comportamento che la legge e l'atto costitutivo impongono rispetto alla società di appartenenza, talché essi rispondono verso la medesima società della inosservanza dei loro doveri, senza che sia possibile, compensare, in una valutazione globale del loro comportamento, il pregiudizio cagionato a quest'ultima, per effetto di "mala gestio", col corrispondente vantaggio di altra società del gruppo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2624

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)