Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale
Testo in vigore al
Art. 13
1. Fra gli investiti di pubblici uffici di pari grado l'anzianita' e' stabilita dalla data di nomina; in caso di nomina contemporanea, e' stabilita dall'eta'.
Art. 14
1. Coloro che sono nominati a tempo a un pubblico ufficio, ancorche' sia trascorso il termine prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
Art. 15
1. Negli organi collegiali la scadenza dei componenti e' simultanea.
2. Chi surroga un membro, che per qualunque motivo abbia cessato anzi tempo di far parte del collegio, rimane in carica solo fino a quando avrebbe durato il suo predecessore.
Art. 16
1. Gli amministratori dei comuni delle provincie e dei Consorzi si debbono astenere dal prender parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse degli enti a cui appartengono o delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi.
2. Lo stesso obbligo incombe ai consultori, nonche' ai membri della Giunta provinciale amministrativa per tutti gli enti sottoposti alla sua tutela.
Titolo I. Circoscrizioni amministrative, autorita' governative, ed organi di controllo sugli enti locali.
Art. 17
1. Il Regno si divide in provincie e comuni.
2. La circoscrizione delle provincie e dei comuni, salvo quanto dispone il titolo II, e' regolata per legge.
3. Ove la legge che provvede alla modifica della circoscrizione dello provincie e dei comuni, non disponga altrimenti, alla sistemazione dei rapporti fra gli enti interessati si provvede con decreto Reale.
Art. 18
1. Ogni provincia ha un Prefetto, un Vice-prefetto, un Consiglio di Prefettura e una Giunta amministrativa.
2. In ogni provincia un servizio ispettivo, affidato a funzionari dei gruppi A e B dell'amministrazione dell'Interno, alla diretta dipendenza del Prefetto, assicura, mediante visite saltuarie e periodiche presso l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali, l'ordinato funzionamento e il regolare andamento dei pubblici servizi, nonche' la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.
Art. 19
1. Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.
2. Esercita, le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria.
3. Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita', i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.
4. Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.
5. Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.
6. Tutela l'ordine pubblico e sovraintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e puo' richiedere l'impiego di altre forze armate.
7. Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura.
Art. 20
1. Il Prefetto, oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dallo esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'articolo 55, comma 1°, puo' emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilita' polizia locale e igiene, per motivi di sanita' o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o piu' comuni della medesima.
2. Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.
3. Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio.
4. E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.
5. La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal Prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
6. Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire 500.
Art. 21
1. Il Vice-prefetto sostituisce il Prefetto in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza.
Art. 22
1. Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorche' dalla superiore autorita' governativa, ne' sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali.36
Art. 23
1. Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.
2. Alle sedute del Consiglio, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.37
Art. 24
1. Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti. Esso e' chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti e quando ne sia richiesto dal Prefetto.
2. Se il parere del Consiglio di Prefettura e' richiesto per disposizione di legge o di regolamento, il provvedimento che ne consegue deve riportare la formula «udito il parere del Consiglio di Prefettura».
Art. 25
1. La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'intendente di finanza, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti designati dal Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito Nazionale Fascista, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa o tecnica.
2. La designazione dei membri da parte del Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito Nazionale Fascista, e' fatta mediante terna per ogni singolo membro e alla nomina si provvede con decreto del Ministro per l'interno. Detti membri durano in ufficio quattro anni e possono essere riconfermati.
3. Essi prestano giuramento nelle forme di cui all'art. 45.
4. Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente un consigliere ed un funzionario di ragioneria della Prefettura ed un funzionario dell'Intendenza come supplenti.
5. I supplenti non intervengono alla seduta della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.
6. Per la validita' delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa e' sufficiente l'intervento di cinque membri.
7. A parita' di voti prevale il voto del presidente.
Art. 26
1. Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:
a) il Preside, il vice-preside e i rettori della provincia;
b) i Podesta', i vice-podesta' e i membri della consulta municipale dei comuni della provincia;
c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'assise.
2. Non possono, inoltre, far parte della Giunta provinciale amministrativa i parenti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.
Art. 27
1. Ai membri della Giunta provinciale amministrativa, nominati su designazione del Segretario del Partito nazionale fascista, e' corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.
Art. 28
1. I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.
2. La decadenza e' pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, uditi gli interessati.
Art. 29
1. Il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale amministrativa, prima di emettere pronunzie definitive, nelle materie di loro competenza, hanno facolta' di richiedere documenti e giustificazioni e di ordinare, a spese degli enti interessati, ogni altra indagine che ritengano necessaria.
Titolo II. Del Comune.
Capo 1°. Del territorio.
Art. 30
1. I comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, che manchino di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi, possono, quando le condizioni topografiche lo consentano, essere riuniti fra loro o aggregati ad altro comune.
2. Puo' inoltre essere disposta la riunione di due o piu' comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Podesta' ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
Art. 31
1. I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei servizi pubblici, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione.
2. Si reputano sempre rispondenti alle esigenze dello sviluppo economico del comune le opere portuali, marittime, fluviali o lacuali, che debbano estendersi fuori del territorio di esso.
3. In questo caso, come in ogni altro in cui la domanda di ampliamento territoriale sia giustificata dalla necessita' di impianto o di ampliamento di stabilimenti pubblici in territorio esterno, la relativa istruttoria non puo' essere iniziata, se il progetto delle opere non abbia riportato l'approvazione definitiva dell'autorita' competente.
4. L'ampliamento puo' effettuarsi mediante l'aggregazione dell'intero territorio di comuni contermini, ovvero di quella sola parte di esso che sia riconosciuta sufficiente allo scopo.
Art. 32
1. Qualora il confine fra due o piu' comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, ne puo' essere disposta la determinazione ed eventualmente la rettifica su domanda dei Podesta' ovvero di ufficio.
2. I confini fra due o piu' comuni possono essere rettificati anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi Podesta' ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
Art. 33
1. Le borgate o frazioni di comuni, che abbiano popolazione non minore di 3000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comuni distinti, quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini, che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la meta' del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni.
2. Eguale facolta' e' concessa al capoluogo di un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, quando le sue frazioni siano naturalmente separate da esso, abbiano i requisiti per essere costituite in comune distinto e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza dei contribuenti del capoluogo a norma del comma precedente.
3. Nell'applicazione del presente articolo, sia per accertare la qualita' di contribuente, sia per valutare il carico tributario, si terra' conto soltanto delle imposte riscosse mediante ruoli.39