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Sez. 2, Sentenza n. 1498 del 21/05/1955 (Rv. 882409 - 01)

SERVITÙ - PASSAGGIO NECESSARIO - INTERCLUSIONE - CESSAZIONE - CAUSA ESTINTIVA EX ART. 1055 CODICE CIVILE - SERVITÙ COSTITUITA CONVENZIONALMENTE
Stato
decisa il 1955-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882409-01

SERVITÙ - PASSAGGIO NECESSARIO - INTERCLUSIONE - CESSAZIONE - CAUSA ESTINTIVA EX ART. 1055 CODICE CIVILE - SERVITÙ COSTITUITA CONVENZIONALMENTE

La causa estintiva della servitù di passaggio - prevista dall'art. 1 055 C.C. (art. 596 C.C. abrogato) concernente la cessazione della interclusione del fondo dominante - si riferisce soltanto alla servitù che ha il suo titolo nella legge, anche se sia stata consentita mediante convenzione tra le parti interessate.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)