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Sez. 1, Sentenza n. 2090 del 25/03/1983 (Rv. 426946 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI - (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - DETENZIONE DELLA BOLLETTA DOGANALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426946-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI - (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - DETENZIONE DELLA BOLLETTA DOGANALE - IRRILEVANZA.*

Legittimato ad agire per la ripetizione di imposte o diritti doganali indebitamente pagati è colui che sia stato assoggettato al pagamento del tributo in quanto proprietario o detentore della merce, che l'abbia presentata e dichiarata al passaggio della linea doganale; tale legittimazione non può, peraltro, ritenersi sussistente a favore di chi abbia semplicemente la detenzione della bolletta doganale, ove dal documento non risulti che esso sia stato a lui consegnato quale obbligato al pagamento dell'imposta o comunque la sua qualità di proprietario o detentore della merce, non essendo il mero fatto della detenzione della bolletta di per sè equiparabile a quello della detenzione e presentazione della merce in dogana. (V 1481/80, mass n 405032; (V 1885/77, mass n 385604; (V 1884/77, mass n 385600).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 5, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 16, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)