Sez. 5, Sentenza n. 11445 del 25/05/2011 (Rv. 617802 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa per l'IVA - Contribuenti in regime di contabilità semplificata - Differimento dei termini per gli adempimenti sino al 30 settembre 1989 - Contribuenti non avvalsisi di tale facoltà - Termine per l'accertamento prorogato "ex lege" di tre anni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale in materia di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, i contribuenti che avevano optato per il regime di contabilità semplificata potevano godere del differimento dei termini per gli adempimenti fino al 30 settembre 1989, in relazione alle annualità per le quali avevano optato per tale regime; per coloro che, invece, non si fossero avvalsi di tale facoltà, spostando quindi automaticamente in avanti, con la nuova dichiarazione, il termine per l'accertamento, quest'ultimo è stato prorogato "ex lege" di tre anni, limitatamente agli anni 1983 e 1984.
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)