Sez. 2, Sentenza n. 1814 del 09/07/1964 (Rv. 302592 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SUCCESSIONE DI UN CONDOMINO ALL'ALTRO NEL DEBITO DELLE SPESE - SUCCESSIONE DI UN CONDOMINO ALL'ALTRO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE FORZATA -ART 2919 COD CIV - INAPPLICABILITA*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SUCCESSIONE DI UN CONDOMINO ALL'ALTRO NEL DEBITO DELLE SPESE - SUCCESSIONE DI UN CONDOMINO ALL'ALTRO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE FORZATA -ART 2919 COD CIV - INAPPLICABILITA*
L'art.63 delle Disposizioni di attuazioni del codice civile costituisce un'applicazione di principio sancito nell'ultimo comma dell'art. 1104 cod.civ., con la sola limitazione, riferita al condominio di edifici, che l'obbligazione del cessionario del partecipante, solidale con quella del cedente, riguarda soltanto i contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente. Tale obbligazione, che e propter rem, si riferisce a chiunque, a qualsiasi titolo-ossia per convenzione o in dipendenza di aggiudicazione forzata- succede nella proprieta dell'immobile condominiale. Pertanto, nel caso di successione nel rapporto di condominio e relativamente all'Onere del pagamento dei contributi non trova applicazione il disposto dell'art.2919 cod.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)