Sez. L, Sentenza n. 1004 del 19/02/1986 (Rv. 444527 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'interpretazione di un contratto collettivo postcorporativo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se rispettosa delle regole legali di ermeneutica e sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dei contratti collettivi 27 luglio 1977 e 23 luglio 1980, applicabili ai dirigenti bancari, il potere di recesso ad nutum del datore di lavoro sorge in coincidenza con il raggiungimento dell'età pensionabile da parte dei dirigenti e che tale condizione di legittimità deve precedere e non seguire in recesso, restando irrilevante la circostanza che il licenziamento sia intimato con preavviso scadente quando il detto presupposto si sia realizzato). (V 1836/84, mass n 433906).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)