Sez. 3, Sentenza n. 2601 del 14/07/1969 (Rv. 342198 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI INDIZIARI E PRESUNTIVI - VALUTAZIONE DEI REQUISITI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI INDIZIARI E PRESUNTIVI - VALUTAZIONE DEI REQUISITI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nella ricerca e nella valutazione degli elementi indiziari e presuntivi da porre a sostegno del proprio convincimento il giudice fruisce del piu ampio potere discrezionale, libero di scegliere gli elementi ritenuti maggiormente attendibili e meglio rispondenti alla scoperta del vero e di valutarne come crede la gravita e la concludenza, altro limite non incontrando, nell'Esercizio di tale suo esclusivo potere, se non quello derivante dalla esigenza di applicare rettamente i principi relativi alla prova per presunzioni e dedurre, quindi, dal fatto noto il fatto ignoto attraverso un procedimento logico, basato sull'id quod plerumque accidit. Di tal che l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la rispondenza di questi ai requisiti di gravita, precisione e concordanza, richiesti dall'art.2729 cod. civ., si sottrae al Sindacato della Cassazione purche non risulti viziato da illogicita o da errori giuridici. (V. 662-69, massima n.338916 520-69, massima n.338652 2643-68, massima n.335154 1521-68, massima n.333212).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)