Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
Testo in vigore al
Art. 72
1. Trascorso il termine indicato nell'articolo 69 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito non ha piu' alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento puo', su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale, comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento.
Art. 73
1. Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola «non trasferibile» non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.
Art. 74
1. L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.
Capo X. Della prescrizione.
Art. 75
1. Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
2. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata promossa contro di lui.
3. L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione nascente dal titolo.
Art. 76
1. L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale e' stato compiuto l'atto interruttivo.
Capo XI. Disposizioni generali.
Art. 77
1. Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.
Art. 78
1. La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.
2. Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente e' un giorno festivo legale, il termine e' prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.
Art. 79
1. Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.
Art. 80
1. Non sono ammessi giorni di rispetto ne' legali ne' giudiziari.
Art. 81
1. Agli effetti della presente legge col termine domicilio s'intende il luogo di residenza e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune.
Titolo II. Dell'assegno circolare.
Art. 82
1. L'assegno circolare e' un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a cio' autorizzato dall'autorita' competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.
2. L'istituto autorizzato ad emettere assegni circolari e' tenuto a costituire, in conformita' delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi, una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale.
Art. 83
1. L'assegno circolare contiene:
1° la denominazione di «assegno circolare» inserita nel contesto del titolo;
2° la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;
3° l'indicazione del prenditore;
4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare e' emesso;
5° la sottoscrizione dell'istituto emittente.
2. Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come assegno circolare.
Art. 84
1. Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.
2. L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione.
3. La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.
Art. 85
1. L'istituto puo' affidare l'emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l'assegno come rappresentante dell'Istituto.
Art. 86
1. In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonche' quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell'assegno bancario sbarrato, da accreditare, non trasferibile e turistico. All'assegno circolare si applica altresi' la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, terzo comma.6
2. Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli articoli 69 a 74, con le seguenti modificazioni.
3. Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento dell'istituto emittente o al pretore del luogo in cui il ricorrente ha domicilio.
4. La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei piu' vicini stabilimenti dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente, ne dara' subito comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno e' pagabile. L'eventuale opposizione deve essere proposta, con citazione da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione e' compresa la pretura.
5. La denunzia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile l'Istituto qualora il pagamento del titolo venga effettuato presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto non imputabile all'istituto, non sia ancora pervenuta la notizia del decreto.
6. Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola «non trasferibile» non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denunzia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denunzia.
Titolo III. Dei titoli speciali dell'Istituto di emissione.
Capo I. Del vaglia cambiario.
Art. 87
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 8 GENNAIO 2026, N. 15
Art. 88
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 8 GENNAIO 2026, N. 15
Art. 89
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 8 GENNAIO 2026, N. 15
Art. 90
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 8 GENNAIO 2026, N. 15
Art. 91
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 8 GENNAIO 2026, N. 15
Art. 92
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 8 GENNAIO 2026, N. 15