Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini della presente legge s'intende per calamita' naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumita' delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.
Art. 2
1. Il Ministro per l'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofe.
2. Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministro per l'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamita' naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attivita' svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.
3. Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.
Art. 3
1. Ai fini di cui al precedente articolo e' istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile.
2. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' presieduto dal Ministro per l'interno e di esso fanno parte i Ministri per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste e per la sanita'.
3. Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti:
a) promuove lo studio e fa proposte agli organi della programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilita' dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamita' naturale o catastrofe ed in generale propone ogni misura attuabile a tale scopo;
b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento;
c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso nonche' quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza;
d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.
4. Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
5. Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una commissione interministeriale-tecnica, composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.
6. La composizione della commissione di cui al precedente comma e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno. La commissione e' presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
Art. 4
1. Le segnalazioni inerenti al pericolo od al verificarsi di calamita' naturali o catastrofi nonche' agli accertamenti dell'entita' dell'evento, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno che ne da' urgente notizia ai dicasteri ed agli enti interessati.
2. Vengono altresi' trasmesse nel modo piu' rapido al Ministero dell'interno tutte le possibili informazioni sull'entita' del disastro e sullo svolgimento dei soccorsi.
3. Al verificarsi dell'evento calamitoso viene data immediata attuazione ai piani di emergenza per i territori colpiti.
Art. 5
1. Alla dichiarazione di catastrofe o di calamita' naturale, salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli organi locali elettivi e gli organi ordinari della protezione civile, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, anche su richiesta degli organi della regione o degli enti locali.
2. Al Ministro per l'interno fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari - centrali e periferiche - di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestivita' ed il piu' coordinato ed armonico impiego.
3. Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un commissario, che puo' anche essere scelto tra membri del Governo e del Parlamento, esperti o tecnici estranei alla pubblica amministrazione, amministratori regionali o di enti locali.
4. Il commissario assume sul posto, ai fini della necessaria unita', la direzione dei servizi di soccorso, ed attua le direttive generali ed il coordinamento dei servizi, avvalendosi comunque della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati.
5. Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate, che potranno essere impiegate anche in unita' organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamita' naturali o catastrofe, dal Ministro per l'interno o dal commissario nominato al Ministro per la difesa o alla autorita' da esso delegata.
Art. 6
1. Il Ministero dell'interno:
a) predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamita' naturale o catastrofe i seguenti servizi:
1) interventi tecnici urgenti;
2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.
2. Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni;
b) cura la realizzazione delle opere di urgente necessita' e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile;
c) cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.
3. Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera c) nessun rapporto si instaura con l'amministrazione la quale e' peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 7
1. Il commissario del Governo nella regione, in relazione a quanto previsto dall'art. 124 della Costituzione, provvede, nell'ambito della circoscrizione regionale, avvalendosi dell'ufficio regionale della protezione civile, all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione e la predisposizione dei servizi della protezione civile.
2. In ogni capoluogo di regione e' istituito, con decreto del Ministro per l'interno, il Comitato regionale per la protezione civile.
3. Il Comitato e' composto: dal presidente della Giunta regionale, o da suo delegato, che lo presiede; dai presidenti delle amministrazioni provinciali della regione e dai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o loro delegati; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; dal direttore dell'ufficio regionale della protezione civile; dal rappresentante della Croce rossa italiana. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale.
4. Il Comitato regionale per la protezione civile provvede, nell'ambito regionale, ai compiti di studio e di programmazione di cui al terzo comma dell'articolo 3, sulla base anche delle indicazioni e delle proposte formulate dalla regione, in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi per la programmazione economica. I programmi e gli studi predisposti dal Comitato regionale sono trasmessi al Ministero dell'interno per il loro coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, nonche' alla regione.
5. Il Comitato regionale, inoltre, predispone programmi intesi a dare, in occasione di calamita' naturali o catastrofe, il contributo della regione e degli enti locali ai soccorsi alle popolazioni colpite e a fornire, in particolare, ogni utile apporto per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera e per il rapido ripristino della viabilita', degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale.
6. In relazione a quanto previsto nei precedenti commi, presso il commissariato del Governo e' costituito l'ufficio regionale della protezione civile. Il direttore dell'ufficio e' segretario del Comitato regionale per la protezione civile.
Art. 8
1. La Direzione generale dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di "Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi".
2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni, e' costituito secondo il seguente ordinamento:
a) ispettore generale capo del Corpo;
b) servizio tecnico centrale;
c) scuole centrali antincendi e di protezione civile;
d) centro studi ed esperienze;
e) ispettorati regionali o interregionali;
f) comandi provinciali;
g) distaccamenti e posti di vigilanza;
h) colonne mobili di soccorso.
Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi interregionali, regionali e locali di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformita' alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attivita' delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attivita' degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico centrale di cui e' responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attivita' tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; e' chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. E' membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. E' componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile. Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attivita' dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonche' il controllo sull'attivita' dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformita' di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamita', l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilita' dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unita' chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovraintende altresi', sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.
Art. 9
1. I ruoli organici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.
2. Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' stabilito in 2.700 unita' per l'anno 1970 ed in 4.000 unita' dall'anno 1971.
3. I posti portati in aumento negli organici di cui al primo comma sono conferiti nel periodo di cinque anni, nei limiti, per ciascun anno, stabiliti nell'allegata tabella E.
4. Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di vigile verra' conferito mediante concorsi per titoli riservati ai vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge trattenuti in servizio temporaneo fino all'espletamento dell'ultimo dei concorsi ad essi riservati.
5. Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel grado di vice brigadiere sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati ai vigili scelti che abbiano conseguito l'idoneita' all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.
6. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione alle qualifiche di ispettore superiore e di primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati in ruolo quando abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nelle qualifiche rispettivamente di primo ispettore e di coadiutore.
7. Il ruolo degli aiutanti dei servizi speciali antincendi - carriera esecutiva - istituito con legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' trasformato in ruolo dei segretari dei servizi antincendi - carriera di concetto. A coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di aiutante capo, aiutante principale, primo aiutante, aiutante e aiutante aggiunto viene attribuita, rispettivamente, la qualifica di segretario principale, primo segretario, segretario, segretario aggiunto e vice segretario nel ruolo segretari dei servizi antincendi di cui alla allegata tabella D. L'anzianita' acquisita nel ruolo di provenienza e' conservata nel ruolo trasformato ed e' valida agli effetti della progressione di carriera. Al personale del ruolo predetto si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 10
1. All'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile".
Art. 11
1. Il secondo comma dell'articolo 81 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' abrogato.
2. I compensi per le prestazioni straordinarie rese dai sottufficiali, vigili scelti e vigili fuori dai turni ordinari di servizio sono attribuiti secondo i criteri e nelle misure previste per il corrispondente personale civile dello Stato.
3. Le ore di servizio eccedenti l'orario di obbligo di 46 ore settimanali, a decorrere dal 1° ottobre 1969, e di 44 ore settimanali, a decorrere dal 1° gennaio 1971, rese nei turni ordinari di servizio della durata di 24 ore consecutive, sono retribuite con i compensi previsti dal precedente comma.
4. L'orario di lavoro e' stabilito in 40 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 1972.
Art. 12
1. I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.
2. Il personale di cui al primo comma finche' resta iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e' esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.
3. I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
Art. 13
1. Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.
2. Il personale volontario e' iscritto nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianita'.
3. Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Fino a quando non sara' emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.
5. L'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' abrogato.
Art. 14
1. L'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente:
"Il personale volontario e' tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
In occasione di pubbliche calamita' o catastrofe, il personale volontario puo' essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi localita'.
Il personale volontario puo', inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di 20 giorni all'anno, in caso di particolari necessita'.
Nei casi previsti dai precedenti commi le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato".