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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13035 del 24/05/2013 (Rv. 626359 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Pendenza in cassazione del giudizio sulla usucapione di immobili - Simultanea pendenza, in primo grado e tra le stesse parti, del giudizio sulla detenzione senza titolo ed occupazione abusiva dei medesimi cespiti - Sospensione di quest'ultimo giudizio in attesa della formazione del giudicato nell'altro - Sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione - Sospensione facoltativa ex art. 337 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626359-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di sospensione del processo, qualora penda, in sede di legittimità, il giudizio sulla usucapione di alcuni immobili, e contemporaneamente, sia in corso, in primo grado e tra le stesse parti, un altro procedimento sulla detenzione senza titolo ed occupazione abusiva dei medesimi cespiti, quest'ultimo processo non è soggetto alla sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa che si formi il giudicato sull'usucapione, bensì alla sospensione facoltativa ex art. 337 cod. proc. civ., che il giudice può disporre ove ritenga di non poggiarsi sull'autorità della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Civ. art. 203, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)