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Sez. L, Sentenza n. 6217 del 28/11/1984 (Rv. 437863 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 92 DEL 1981 - INTERFERENZA SUL DIRITTO DEI DIPENDENTI ALL'ACCERTAMENTO DEI BENEFICI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437863-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 92 DEL 1981 - INTERFERENZA SUL DIRITTO DEI DIPENDENTI ALL'ACCERTAMENTO DEI BENEFICI - ESCLUSIONE.*

La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi debbano far fronte agli oneri finanziari relativi alla applicazione dei benefici in favore degli ex combattenti - non interferisce sul diritto dei dipendenti al riconoscimento dei benefici stessi. (V 2575/84, mass n 434592; (Conf 4339/82, mass n 422314; (Conf 4336/82, mass n 422311).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)